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17/03/2020

Volumi tecnici, sottotetto e computo nella volumetria e nell’altezza dell’edificio

Il TAR Campania-Napoli esclude la natura di volume tecnico del sottotetto abitabile, affermando la sua computabilità nella volumetria e ai fini del limite massimo di altezza degli edifici.

Nel caso di specie si trattava della realizzazione, in sostituzione di un edificio preesistente, di un fabbricato per civile abitazione composto da piano terra, primo e secondo piano, oltre un sottotetto termico a copertura dell’intero edificio. La ricorrente lamentava, in buona sostanza, che il Comune aveva computato nell’altezza complessiva del fabbricato (che risultava pertanto superiore a quella massima prevista dalle NTA) anche l’altezza del sottotetto che invece, in quanto mero volume tecnico, non andava ricompresa nel calcolo dell’altezza totale dell’edificio.

Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza 03/03/2020, n. 993, ha respinto il ricorso, ritenendo che il sottotetto in questione, per caratteristiche costruttive e dimensionali, non si prestava in realtà ad una qualificazione in termini di mero volume tecnico, con conseguente computo ai fini della determinazione dell’altezza complessiva del fabbricato.

Al riguardo i giudici hanno ricordato che i volumi tecnici che sono esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile e dell’altezza massima degli edifici sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Ed infatti la definizione di volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.

Ciò posto, il TAR ha escluso che il sottotetto in questione - di altezza massima pari a ml. 2,60 e minima di ml. 2,10 - potesse rientrare nella nozione di volume tecnico, configurando lo stesso viceversa un vero e proprio piano abitabile, con balconi e finestre esattamente corrispondenti a quelli dei piani sottostanti.

In tema di altezza degli edifici, per la verifica del superamento del limite previsto dall’art. 8 del D.M. 1444/1968 in relazione agli edifici circostanti, si veda anche la Nota: Diniego del permesso di costruire per superamento del limite di altezza degli edifici.

Dalla redazione