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11/03/2020

Appalti pubblici: l’ANAC chiede l'estensione della deroga per la garanzia provvisoria

L’ANAC, con l'atto di segnalazione del 26/02/2020, n. 2, segnala l’opportunità di estendere la facoltà della stazione appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria del 2% a tutti gli affidamenti di importo inferiore a una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata.

L’articolo 93, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che le offerte dei concorrenti debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria (denominata “garanzia provvisoria”), nella misura del 2% del prezzo a base di gara e che detta garanzia possa essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva.

L’art. 93, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 riconosce alla stazione appaltante la facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria nei casi di cui alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, ovvero nelle ipotesi di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.

L’ANAC segnala in proposito che, trattandosi di una disposizione derogatoria, la stessa non può essere applicata a fattispecie analoghe, quali, ad esempio, le procedure aperte bandite da soggetti aggregatori, comprendenti lotti di importi minimali. Per tali procedure, quindi, la stazione appaltante è obbligata a richiedere la cauzione provvisoria, sebbene la richiesta potrebbe rivelarsi sproporzionata rispetto al beneficio atteso. L’entità della cauzione, anche in forza delle possibili riduzioni previste dalla norma, potrebbe infatti ammontare a poche decine di euro.

Pertanto, l’ANAC segnala l’opportunità di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata.

Si evidenzia che detto limite potrebbe essere individuato anche in misura inferiore rispetto a quello in vigore per gli affidamenti diretti, considerato che soltanto in questi ultimi casi la stazione appaltante può scegliere direttamente un esecutore che sia ritenuto attendibile e affidabile, mettendosi al riparo dai rischi coperti dalla garanzia provvisoria. In tal modo, sarebbe comunque assicurato un trattamento differenziato per le due ipotesi (affidamenti diretti, da un lato, e affidamenti che prevedono un confronto competitivo, dall’altro), giustificato dal diverso grado di rischio cui è esposta la stazione appaltante.

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Inoltre, l’ANAC segnala che a normativa vigente (si vedano gli artt. 36 e 98, del D. Leg.vo 50/2016, nonché il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, artt. 4 e 5), per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, è richiesta la pubblicazione dell’avviso di post-informazione.

In proposito, l’ANAC ritiene che nel caso degli affidamenti diretti, la pubblicazione dell’avviso di post-informazione potrebbe rivelarsi un inutile appesantimento e non avrebbe un apprezzabile valore informativo aggiunto rispetto alla pubblicazione della determina a contrarre e degli altri dati e informazioni riferiti alla procedura.

Pertanto l’ANAC segnala l’opportunità di modificare la lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, prevedendo che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento previsto dall’articolo 98 del D. Leg.vo 50/2016.

 

Dalla redazione