Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 18/06/2009, n. 69
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L. 18/06/2009, n. 69
L. 18/06/2009, n. 69
L. 18/06/2009, n. 69
In vigore dal 4.7.2009.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 03/08/2009, n. 102
- L. 26/02/2010, n. 25
- L. 12/07/2011, n. 106 (“decreto sviluppo”)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
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CAPO I - INNOVAZIONE |
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Art. 1. - (Banda larga)1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione “fi |
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CAPO II - SEMPLIFICAZIONIOmissis |
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Art. 2. - (Società di consulenza finanziaria)Omissis |
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Art. 3. - (Chiarezza dei testi normativi)Omissis |
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Art. 4. - (Semplificazione della legislazione)1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14 è sostituito dai seguenti: «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le proced |
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Art. 5. - (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)1. All’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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Art. 6. - (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)Omissis |
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Art. 7. - (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. (Conclusione del procedimento). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. |
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Art. 8. - (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»; 2) al c |
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Art. 9. - (Conferenza di servizi e silenzio assenso)1. All’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, R e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica». 2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano s |
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Art. 10. - (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»; |
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Art. 11. - (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)Omissis |
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Art. 12. - (Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge. |
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Art. 13. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale)Omissis |
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Art. 14. - (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)1. Per prevenire l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013 |
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Art. 15. - (Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)Omissis |
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Art. 16. - (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)Omissis |
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Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l |
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Art. 18. - (Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, R il comma 1228 è sostituito dal seguente: «1 |
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Art. 19. - (ENIT - Agenzia nazionale del turismo)Omissis |
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CAPO III - PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Art. 20. - (Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato)Omissis |
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Art. 21. - (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)Omissis |
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Art. 22. - (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)Omissis |
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Art. 23. - (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)Omissis |
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Art. 24. - (Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)Omissis |
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Art. 25. - (Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)Omissis |
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Art. 26. - (Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)Omissis |
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Art. 27. - (Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)Omissis |
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Art. 28. - (Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)Omissis |
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Art. 29. - (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)Omissis |
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Art. 30. - (Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici)Omissis |
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Art. 31. - (Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)Omissis |
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Art. 32. - (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. “La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.”N4 “La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili” N4. |
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Art. 33. - (Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice; b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento |
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Art. 34. - (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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Art. 35. - (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l’interoperabilit&ag |
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Art. 36. - (VOIP e Sistema pubblico di connettività)1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del |
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Art. 37. - (Carta nazionale dei servizi)1. All’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, R è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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Art. 38. - (Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)Omissis |
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Art. 39. - (Riallocazione di fondi)1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università. |
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Art. 40. - (Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)1. All’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41. - (Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)1. All’articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, R sono apportate le seguenti modificazioni: |
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CAPO IV - GIUSTIZIAOmissis |
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Art. 42. - (Disposizioni concernenti la Corte dei conti)Omissis |
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Art. 43. - (Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)Omissis |
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Art. 44. - (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)Omissis |
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Art. 45. - (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)Omissis |
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Art. 47. - (Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)Omissis |
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Art. 48. - (Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile)Omissis |
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Art. 49. - (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)Omissis |
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Art. 50. - (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)Omissis |
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Art. 51. - (Procedimento sommario di cognizione)Omissis |
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Art. 52. - (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile |
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Art. 53. - (Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)Omissis |
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Art. 54. - (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)Omissis |
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Art. 55. - (Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)Omissis |
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Art. 56. - (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)Omissis |
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Art. 58. - (Disposizioni transitorie)Omissis |
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Art. 59. - (Decisione delle questioni di giurisdizione)Omissis |
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Art. 60. - (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) |
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Art. 61. - (Disposizioni in materia di concordato)1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 R, e successive modificazioni |
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Art. 62. - (Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)Omissis |
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Art. 63. - (Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)Omissis |
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Art. 64. - (Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)Omissis |
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Art. 65. - (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notaril |
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Art. 66. - (Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)Omissis |
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Art. 67. - (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)(Omissis) 3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»; b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»; c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»; d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente: «TITOLO XIV-bis - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato. Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenz |
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Art. 68. - (Abrogazioni e modificazione di norme)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: |
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Art. 69. - (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)Omissis |
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CAPO V - PRIVATIZZAZIONI |
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Art. 70. - (Patrimonio dello Stato Spa)Omissis |
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Art. 71. - (Società pubbliche)Omissis |
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CAPO VI - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA |
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Art. 72. - (Clausola di salvaguardia)1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria le |
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Allegato 1Omissis |
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