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D. Leg.vo 16/03/2009, n. 30

Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
In vigore dal 19.4.2009
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, e in particolare l’Allegato B;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, e in particolare l’Allegato B;

Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;

Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acq
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Art. 1. - Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all’Allegato 1.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti definizioni:

a) standard di qualità delle acque sotterranee: uno standard di qualità ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente;

b) valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a

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Art. 3. - Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualità ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell’Allegato 3.

2. I valori soglia e gli standard di qualità di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell’attività di caratterizzazione effettuata ai sensi dell’Allegato 1, Parte B, risultino determi

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Art. 4. - Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell’ambito delle attività di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all’Allegato 4, punto 4.1.

2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte A, Tabella 1;

b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui

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Art. 5. - Individuazione di tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza

1. Le autorità di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano, conformemente all’Allegato 6, Parte A, le tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinano:

a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una percentuale del livello degli standard di qualit&ag

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Art. 6. - Stato quantitativo delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all’Allegato 3, Parte B, Tabella 4.

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Art. 7. - Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all’articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:

a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell’Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sott

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Art. 8. - Modifica degli Allegati

1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto al

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Art. 9. - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, R e successive modificazioni, so

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Art. 10. - Disposizioni transitorie e finali

1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nell’esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterr

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Art. 11. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né m

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Allegati


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