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L. R. Lazio 27/02/2020, n. 1

Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione.
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CAPO I - MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI
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Art. 1 - (Attività del Consorzio unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio, il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, di seguito denominato Consorzio, collabora con la Regione nell’attuazione delle misure per l’attrattività territoriale degli investimenti all’interno del territorio di propria competenza, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

a) ricerca di investitori nazionali ed esteri, promozione internazionale delle opportunità di investimento nell’economia del territorio e valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa;

b) promozione e gestione di progetti strategici di innovazione industriale, concernenti, in particolare, il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, la logistica, il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente;

c) supporto alla Regione nell’esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali delle iniziative di investimento di cui all’articolo 4, comma 2, relativo a misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti;

d) cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all’insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese;

e) sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei;

f) promozione della costituzione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);

g) sv

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CAPO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI, IMPRESE ED ENTI LOCALI
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Art. 2 - (Semplificazione delle attività di vigilanza e di esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche)

1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare le attività di vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia urbanistico-edilizia, alla l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 le parole: “, a seguito delle indagini effettuate sul territorio” sono soppresse;

b) all’articolo 11:

1) al comma 1 le parole: “procede ad indagini sul territorio” sono sostituite dalle seguenti: “le segnala al comune interessato, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione procede ad indagini documentali e sul territorio con riguardo alle situazioni che presentino rilevante gravità in relazione al paesaggio, ad aree vincolate e all’assetto urbanistico-edilizio del te

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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche)

1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, alla l.r. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1:

1) alla lettera b) le parole: “e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)”;

2) alla lettera e) le parole: “e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200” sono soppresse;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

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Art. 4 - (Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica. Delega di funzioni e compiti amministrativi)

1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nell’ambito delle funzioni amministrative attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, è delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni concernenti la VAS di cui alla Parte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle seguenti fattispecie:

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Art. 5 - (Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche)

1. Allo scopo di razionalizzare, semplificare ed ottimizzare i procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi, alla l.r. 36/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1:

1) al comma 2 le parole: “entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge”;

2) al comma 3 le parole: “si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti”;

b) all’articolo 1 bis:

1) al comma 1 le parole: “all’albo pretorio e sul sito web del comune e” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono”;

2) al comma 1 le parole: “alle disposizioni della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L’efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall’esito positivo della verifica.”;

3) alla lettera g) del comma 2 la parola: “per” è sostituita dalle seguenti: “nonché le modifiche dovute a”;

4) la lettera p bis) del comma 2 è abrogata;

5) al comma 3 dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “, senza necessità degli ulteriori adempimenti previsti in via ordinaria”;

6) al comma 3 ter le parole: “è stata già attivata” sono sostituite dalle seguenti: “venga attivata”;

7) al comma 3 ter le parole: “allo strumento urbanistico” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti urbanistici generali e attuativi”;

8) al comma 3 ter dopo le parole: “allo strumento urbanistico” sono aggiunte le seguenti: “e i relativi provvedimenti sono approvati con la procedura di cui al comma 1”;

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Art. 6 - (Semplificazione istruttoria per l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 52:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Sono parte integrante del PAR il piano della diversificazione agricola di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche ed il piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche.”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La proposta del PAR è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.”;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Nel caso in cui le aree siano interessate da beni naturali e paesaggistici e da aree naturali protette, la pianificazione del settore agricolo di cui al presente articolo deve essere elaborata nel rispetto della legislazione regionale di settore vigente.”;

b) il comma 2 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all’articolo 2 della l.r. 14/2006, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività:

a) turismo rurale;

b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;

c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;

d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;

e) accoglienza ed assistenza degli animali;

f) produzione delle energie rinnovabili.”;

c) all’articolo 55:

1) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. La superficie funzionale alla realizzazione del programma di miglioramento aziendale è definita superficie aziendale asservita. Tale superficie non può essere inferiore alla superficie in grado di generare, se previsto, l’indice fondiario utilizzato.

5 ter. I manufatti presenti all’interno dell’azienda agricola di cui al comma 4 sono denominati fabbricati aziendali. Costituiscono i fabbricati aziendali le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali di cui all’articolo 57, comma 3, e gli annessi agricoli strumentali di cui al comma 5 quater.

5 quater. Gli annes

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Art. 7 - (Riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali)

1. Al fine di riordinare i procedimenti amministrativi e l’assetto organizzativo degli uffici regionali competenti in materia di concessioni demaniali, favorendo l’unificazione dei procedimenti concessori in base al criterio dell’integrazione funzionale del possibile godimento dei beni, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle concessioni rilasciate:

a) su beni demaniali trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche, recante la disciplina dei beni di demanio e patrimonio regionale;

b) su beni demaniali per effetto del conferimento e della delega di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regione e agli enti locali;

c) su beni del patrimonio indisponibile regionale.

2. La ricognizione di cui al comma 1 include l’accertamento di eventuali casi di prosecuzione di fatto delle attività da parte del soggetto titolare di concessione per la quale è decorso il termine di scadenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, entro novanta giorni dall’avvenuta ricognizione di cui al comma 1, uno o più regolamenti aventi ad oggetto:

a) il riordino dell’assetto organizzativo degli uffici regionali competenti in materia di concessioni demaniali;

b) l’aggiornamento dei criteri per la definizione dei canoni concessori;

c) l’aggiornamento dei criteri per la definizione degli importi da riconoscere all’amministrazione, anche mediante rateizzazione per un periodo non superiore a cinque anni, a titolo di indennità di occupazione da parte del soggetto avente il bene in godimento a fronte di titolo giuridico scaduto, per l’arco temporale ricompreso tra la scadenza del titolo originario e il completamento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del futuro concessionario.

4. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro pontino) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: “sono ceduti,” sono aggiunte le seguenti: “previa classificazione come beni del patrimonio disponibile regionale”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Sui terreni di cui al comma 1, possono costituirsi, con atto pubblico notarile, servitù prediali ai sensi dell’

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Art. 8 - (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

1. Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, nonché presso le Aree decentrate dell’agricoltura (ADA), il sistema autorizzativo per l’agricoltura, di seguito denominato sistema autorizzativo.

2. Il sistema autorizzativo è l’insieme dei mezzi tecnici, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, anche con modalità informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di cui al comma 1.

3. La Regione per l’operatività del sistema autorizzativo promuove azioni di coordinamento e confronto, anche mediante l’istituzione di tavoli tecnici, la stipula di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni competenti. Sulla base di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche la struttura regionale competente in materia di agricoltura può svolgere la funzione di amministrazione procedente nelle procedure di cui al comma 1.

3-bis. Il sistema autorizzativo e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1 nelle rispettive competenze conformano la loro azione al divieto di aggravio del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 2, della L. 241/1990. N8

3-ter. La conferenza di servizi di natura decisoria, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi del sistema autorizzativo in materia di agricoltura, è la modalità procedimentale e organizzativa obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, della L. 241/1990 e successive modifiche. N8

3-quater. Alla conferenza di cui al comma 3 ter, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche. N8

3-quinquies. In presenza di particolari esigenze tecniche, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi preliminare sulla base di quanto previsto all'articolo 14, comma 3, della L. 241/1990. N8

3-sexies. Nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, le amministrazioni coinvolte nei lavori della conferenza di servizi, individuate dal sistema autorizzativo tramite codificati procedimenti, trasmettono al medesimo la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dei lavori. N8

3-septies. Ai fini del comma 3-sexies, qualora per la realizzazione di un intervento oggetto di conferenza di servizi avviata nell'ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, sia prevista, altresì, l'approvazione di un Piano di utilizzazione aziendale di cui all'articolo 57, comma 2, lettera d), della L.R. 38/1999, il consiglio comunale provvede esclusivamente alla chiusura della conferenza di servizi qualora l'esito della stessa sia favorevole al rilascio del provvedimento unico e comunque prima della relativa emanazione di cui al comma 12 da parte dell'amministrazione procedente. N8

4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche per i propri enti dipendenti, collegati e controllati, è designata quale rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie di cui al comma 2 dell’articolo 14 della l. 241/1990 e successive modifiche, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona e indette nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.

5. Il sistema autorizzativo, in conformità a quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, relativo alla riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi, supporta i SUAA comunali, comunque denominati, per la gestione delle procedure amministrative con particolare riferimento a quelle previste nei commi da 10 a 25.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida per la standardizzazione delle procedure, unitamente alla modulistica per:

a) la presentazione dell’istanza, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013);

b) le modalità di verifica della documentazione, anche media

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Art. 9 - (Disposizioni di semplificazione in materia ambientale)

1. Omissis

2. Il provvedimento di competenza regionale di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia.

3. Il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale, individuate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della l. 394/1991, si svolge nella forma della caccia controllata, entro il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari, salvo diverse più restrittive misure stabilite secondo quanto previsto dal medesimo articolo 32, comma 1, e nelle aree della Rete Natura 2000, in base alle prescrizioni di procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, riservata ai soli residenti nei comuni laziali dell’area naturale protetta e dell’area contigua.

4. N3

5. La Regione provvede all’approvazione del perimetro dell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità stabilite dall’articolo 32, comma 1, della legge 394/1991.

6. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 5, sono inseriti i seguenti:

“5 bis. È consentito l’uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba livia) provenienti da allevamento.

5 ter. I cacciatori che acquisiscono o che già possiedono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta all’area decentrata agricoltura competente per territorio, la quale provvede a darne formale riscontro.”;

b) all’articolo 10:

1) al comma 1 dopo le parole: “pianificazione faunistico-venatoria” sono inserite le seguenti: “effettuata tramite il piano faunistico-venatorio regionale (PFVR)”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva gli indirizzi per l’elaborazione del PFVR sulla base dei criteri di omogeneità forniti dall’ISPRA e dai soggetti competenti in materia incaricati dalla Regione.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il PFVR è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall’ISPRA ed elabora, su base provinciale, i contenuti di cui all’articolo 12.”;

4) al comma 4 le parole: “e le province attuano” sono sostituite dalla seguente: “attua” e le parole: “Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione degli A.T.C., adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.” sono soppresse;

c) all’articolo 12:

1)

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Art. 10 - (Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

1. N9

2. N10

3. N11

4. N12

5. N13

6. N14

7.

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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SERVIZI ALLA PERSONA
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Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e promozione culturale” e successive modifiche)

1. L’articolo 30 della l.r. 24/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 - (Piani integrati della cultura)

1. Nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 7, la Regione promuove e sostiene la progettualità locale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), attraverso i Piani integrati della cultura (PIC).

2. I PIC, attraverso la partecipazione sia in forma individuale sia in forma associata di soggetti pubblici e privati, coordinano gli interventi volti alla promozione delle attività e degli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ad una parte del territorio regionale o ad una specifica tematica, includendo, ove possibile, tematiche legate all’ambiente, all’artigianato, alla formazione, alla storicità, alla ricerca, al turismo e alle politiche sociali.

3. I PIC

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Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 36 è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attività per l’anno sportivo che prende avvio nel mese di agosto di ciascun anno, le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, sono stipulate entro il mese di marzo di ciascun anno.”;

b) all’articolo 37:

1) al comma 1 le parole: “La Regione promuove, direttamente o avvalendosi di Agensport, la pratica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione favorisce la pratica, la promozione”;

2) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

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Art. 13 - Omissis

 

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6168239 10102629
Art. 14 - (Disposizioni per la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali)

1. La Regione promuove le attività finalizzate alla standardizzazione dei modelli organizzativi e delle linee guida, allo scopo di definire criteri e modalità di accreditamento ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), per i seguenti servizi caratterizzati da metodologie scientifiche e terapeutiche a carattere innovativo:

a) riabilitazione e abilitazione delle persone, con disabilità gravi e gravissime, anche in età evolutiva, attraverso Servizi per l’autonomia e l’autodeterminazione (SPAA) con riferimento ai seguenti ambiti: attività di vita quotidiana (AVQ), valutazione per la scelta degli ausili e supporto all’utilizzo tra cui Saeting Clinic, assistive technology, Comun

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6168239 10102630
Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1, le parole: “una distanza” sono sostituite dalle seguenti: “un raggio”;

2) al comma 1 bis:

2.1 le parole: “altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori limitazioni a quelle previste”;

2.2 dopo le parole: “impatto sul territorio” sono inserite le seguenti: “, della distribuzione oraria”;

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Art. 16 - (Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche”. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

1. Omissis

2. Al comma 1 dell’

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Art. 17 - Omissis

 

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Art. 18 - (Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata)

1. Al fine di consentire la conclusione dei programmi pluriennali di realizzazione di alloggi destinati all’edilizia residenziale agevolata finanziati dalla Regione Lazio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, è istituito un apposito fondo rotativo regionale denominato “Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata” per la concessione di anticipazioni, al quale possono accedere gli operatori, quali cooperative edilizie e imprese di costruzione, destinatari di contributi regionali per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale succitati che, per cause oggettive e sopravvenute, non dispongono di accesso al credito presso istituti bancari autorizzati per la prosecuzione e la conclusione di lavori già avviati, ovvero le cooperative edilizie all’uopo istituite dagli inquilini assegnatari degli alloggi destinati all’edilizia residenziale agevolata, in possesso dei requisiti di

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CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA CONTABILE
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6168239 10102635
Art. 19 - (Semplificazioni normative contabili)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio, è inserito il seguente:

“5 bis. Per consentire l’accesso ai fondi di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e successive modifiche, da destinare agli interventi di recupero e restauro dei beni di cui al comma 4, i luoghi di culto e le loro pertinenze funzionali, utilizzati, da più di 50 anni, dalle diocesi o dalle parrocchie civilmente riconosciute, per lo svolgimento delle funzioni religiose, previa richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione,

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Art. 20 - (Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti”)

1. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa, promuovendone la costituzione insieme ad altri soggetti pubblici o privati, alla Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti”, di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione concorre, in particolare, alle seguenti finalità, da prevedere nello statuto della Fondazione stessa:

a) incentivare, stimolare ed abilitare i soggetti attivi pubblici e privati a investire nella qualità e nella valorizzazione dell’ambito fluviale;

b) realizzare azioni volte a stimolare le attività cofinanziate con fondi regionali e a coinvolgere i soggetti sociali, civici, culturali, pubblici e gli operatori di settore nella valorizzazione dell’ambito fluviale, anche attraverso iniziative di manutenzione, programmazione, pianificazione, vigilanza e coordinamento;

c) promuovere l’immagine del Tevere attraverso la riqualificazione del tratto fluviale urbano, come strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.

3. Lo statuto prevede, altresì, che in qualsiasi momento possano aderire alla Fondazione soggetti pubblici o

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Art. 21 - (Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo all’accesso alla qualifica dirigenziale unica)

1. Al fine di dare corretta attuazione all’articolo 14, comma 1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 22 - (Disposizioni varie)

1. Omissis

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) è abrogata.

3. L'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)" è abrogato. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Alle comunità giovanili costituite alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la partecipazione a procedure di evidenza pubblica indette dalla Regione.

4. Omissis

5. All’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 112, dopo le parole “composta da” sono inserite le seguenti: “il Presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro,”;

b) al comma 134 quinquies, le parole “30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2019”.

6. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo 6, le parole: “e di ospitalità” sono soppresse;

b) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;

c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 è abrogata.

7. Omissis

8. Alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 6 le parole: “e paesaggistica” sono sostituite dalle seguenti “e urbanistica”;

b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è abrogata.

9. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero del patrimonio immobiliare) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nel caso di immobili di privati, in alternativa all’acquisizione, gli enti e gli istituti di cui al comma 1 possono avanzare ai proprietari proposte di recupero in cambio della sottoscrizione di un comodato d’uso per un periodo di tempo necessario allo scomputo degli oneri e delle spese sostenute per il ripristino degli immobili recuperati, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. Decorsi i diciotto anni l’immobile rientra nella piena disponibilità del proprietario.

2-ter. Nella proposta di cui al comma 2 bis gli enti e gli istituti presentano al proprietario per la sua approvazione il progetto con la descrizione delle opere da realizzarsi ad esclusivo carico dell’ente o istituto proponente, di seguito denominati ente proponente e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione come disposto all’articolo 3, comma 2.”;

b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2, dopo le parole “dell’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o dell’ente proponente”;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole “ente proprietario dell’immobile” sono inserite le seguenti: “o ente proponente”;

2) al comma 2, dopo le parole “dell’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o dell’ente proponente”;

d) al comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole “all’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o all’ente proponente”;

e) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis - (Monitoraggio programmi di autorecupero)

1. La Regione, con la collaborazione degli enti e degli istituti di cui all’articolo 1, comma 1 provvede al monitoraggio dei programmi di autorecupero di cui alla presente legge e pubblica sul proprio sito internet l’elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all’Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

10. Alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell’articolo 4:

1) alla lettera b), le parole “del 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 100 per cento”;

2) alla lettera c), le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “100 per cento”;

b) al secondo comma dell’articolo 6, il primo periodo è soppresso;

c) alla lettera d) del primo comma dell’articolo 7, il numero 3) è abrogato;

d) alla lettera d) del primo comma dell’articolo 7 bis, le parole “al numero 3) della lettera d)”, sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera d)”.

11. In sede di prima applicazione delle modifiche alla l.r. 60/1978 di cui al comma 10 e nelle more della revisione complessiva della stessa legge regionale, limitatamente alle annualità 2020, 2021, 2022, le risorse disponibili nell’ambito del programma 01 della missione 14 e relative agli interventi di cui alla suddetta l.r. 60/1978, sono destinate:

a) nella misura del 60 per cento al finanziamento di interventi del consorzio unico di cui all’articolo 40 della legge regionale 7/2018 come modificato dalla presente legge, finalizzati all’adeguamento dei beni immobili strumentali alle attività del consorzio unico, con particolare riferimento, alla viabilità e ad altre opere di urbanizzazione primaria;

b) nella misura del restante 40 per cento alla concessione di contributi ai comuni secondo quanto previsto dalla l.r. 60/1978.

11-bis. Le disposizioni del comma 11 si applicano anche alle annualità 2023 e 2024. N19

12. - 13. Omissis

14. All’articolo 44 della legge 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria con sede presso l’area regionale decentrata competente in materia di agricoltura.”;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole “dell'amministrazione provinciale e il responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministrazione regionale”;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) da un funzionario della Regione, con funzione di segretario”.

15. Omissis

16. All’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “fermi restando i requisiti costruttivi necessari a tener conto di eventuali carichi accidentali e delle pendenze delle coperture per assicurare un efficace smaltimento delle acque meteoriche”;

b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per particolari esigenze costruttive, correlate a tecniche produttive che necessitano di peculiari e documentate soluzioni tecnologiche, il limite dell’altezza del manufatto di cui alla lettera b) del comma 1 può essere derogato con l’approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999.”.

17. Omissis

18. Alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 18 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “È altresì consentita, purché si rispetti il lotto minimo di 30.000 metri quadrati, la possibilità di destinare ad unità abitativa ai fini di guardiania e per la conduzione del fondo una superficie non superiore a 300 metri cubi.”;

b) all’articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Nelle aree di superficie non superiore a 5.000 mq sottoposte a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a) e 136 del Codice nei casi in cui il comune certifichi l’inesistenza del bosco, come individuato nella Tavola B del P

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Art. 23 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato A/1 - Perimetro P.R.N Appia antica_1

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Allegato A/2 - Perimetro P.R.N Appia antica_2

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Allegato B - Relazione prescrittiva

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Allegato C - Perimetro del parco

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini