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28/02/2020

Appalti pubblici: natura, funzioni e contenuto del certificato di esecuzione dei lavori (C.E.L.)

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla natura, la funzione ed il contenuto del Certificato di esecuzione dei lavori (C.E.L.), il quale può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso ed i lavori siano in corso di esecuzione.

VICENDA PROCESSUALE
Nel caso di specie, l’Agenzia del Demanio indiceva una procedura di gara per l’affidamento di un Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili pubblici.
La stazione appaltante comunicava alla ricorrente l’aggiudicazione e le chiedeva di fornire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economico-finanziari dichiarati.
L’Agenzia del Demanio escludeva successivamente la ricorrente dalla procedura di gara per l’assenza dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare di gara, non raggiungendo i lavori analoghi svolti nel quinquennio precedente l’importo minimo di 150.000 euro richiesto dall’art. 90 D.P.R. 207/2010.

In particolare, si specificava che il Certificato di esecuzione dei lavori (C.E.L.) fornito non poteva essere considerato utile al fine della dimostrazione dei buon esito dei lavori, in quanto riferito ad un intervento in corso d’opera e per l’assenza dell’attestazione di buon esito dei lavori da parte della Soprintendenza competente. Inoltre, il C.E.L. era ampiamente successivo alla data di presentazione delle domande.

La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione, domandandone l’annullamento.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Il Consiglio di Stato ha precisato che il C.E.L.:
- costituisce una certificazione richiesta dall’impresa al committente per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica-organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria;
- non attesta l’affidabilità dell’impresa nell’esecuzione di tutte le obbligazioni sorte dal contratto di appalto, ma solo la corretta esecuzione dei lavori;
- può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso, ovvero, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.U.P. attesti completata con buon esito e contabilizzata;
- quand’anche riferito a lavori parziali, è indispensabile che presenti il contenuto richiesto dalle disposizioni normative;
- deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata di esecuzione del contratto;
- non è, per espressa indicazione normativa, surrogabile da altra documentazione.

CONCLUSIONI
Sulla base dei suddetti principi, la Sent. C. Stato 21/02/2020, n. 1320 ha ritenuto che l’appello doveva essere respinto e, quindi, veniva confermata l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara, poiché il C.E.L. presentato:
- indispensabile per la dimostrazione del possesso del requisito di qualificazione richiesto, era stato formato successivamente al termine di presentazione delle offerte;
- non era utile a dar prova del requisito di qualificazione anche per l’assenza del visto da parte della Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e Paesaggio. Infatti, il visto della Soprintendenza non può essere derubricato a “mera formalità”, poiché rispondente all’esigenza che la certificazione dell’esecuzione di particolari tipologie di lavori (nel caso di specie, lavori su immobili di interesse storico, artistico e archeologico) sia attestata da parte delle amministrazioni che, in quanto preposte alla tutela dei beni interessati, sono effettivamente in grado di valutarne la corretta esecuzione.
 

Dalla redazione