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28/02/2020

Permesso di costruire in sanatoria: requisito della doppia conformità

Il Consiglio di Stato ribadisce che per ottenere il permesso di costruire in sanatoria è sempre necessario il requisito della doppia conformità, non essendo ammessa nell'ordinamento la c.d. sanatoria giurisprudenziale.

FATTISPECIE
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18/02/2020, n. 1240, ha confermato il diniego di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. In particolare si trattava di opere realizzate per una struttura turistico-ricettiva (campeggio) in contrasto con la normativa prevista dal Piano regolatore generale. Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che la sanatoria avrebbe dovuto essere rilasciata a seguito del sopravvenuto piano urbanistico comunale, invocando al riguardo la c.d. “sanatoria giurisprudenziale”.

INAMMISSIBILITÀ DELLA SANATORIA GIURISPRUDENZIALE
Per sanatoria giurisprudenziale (così denominata perché risulta una ipotesi di sanatoria elaborata dalla giurisprudenza che non è esplicitamente considerata dalla legge) si intende la sanatoria delle opere che, pur in contrasto con le norme e le prescrizioni vigenti all’epoca della loro esecuzione risultino tuttavia - a seguito del mutato quadro normativo - conformi a quelle in vigore al momento della decisione.
Al riguardo il Collegio ha evidenziato che tale istituto non trova alcun fondamento nell’ordinamento positivo, contrassegnato invece dai principi di legalità dell’azione amministrativa e di tipicità e nominatività dei poteri esercitati dalla pubblica amministrazione, con la conseguenza che detti poteri, in assenza di espressa previsione legislativa, non possono essere creati in via giurisprudenziale, pena la violazione di quello di separazione dei poteri e l’invasione di sfere proprie di attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione. Pertanto deve ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale che ammetteva tale possibilità.

DOPPIA CONFORMITÀ
È stato quindi ribadito il principio ormai consolidato secondo il quale il permesso in sanatoria, previsto dall'art. 36, D.P.R. 380/2001, può essere concesso solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto, che alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda. La doppia conformità infatti costituisce condicio sine qua non della sanatoria, ed investe entrambi i segmenti temporali, cioè il tempo della realizzazione dell'illecito ed il tempo della presentazione dell'istanza.

Il Consiglio di Stato ha precisato al proposito che il rigore insito in tale principio trova la propria ratio ispiratrice nella “natura preventiva e deterrente” della sanatoria, finalizzata a frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere letture “sostanzialiste” della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione ovvero con essa conformi solo al momento della presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità.

Dalla redazione