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Regolam. R. Lazio 06/09/2006, n. 5

Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità,
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 24/02/2020, n. 8
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione di distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità), disciplina:

a) le procedure per l'individuazione, l'adegu

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Art. 2 - Individuazione dei distretti. Comitato promotore

N1

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2006, con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima l.r. 1/2006, tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio), ove approvato.

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Art. 3 - Adeguamento o soppressione dei distretti

1. La Giunta regionale, previo confronto con il Comitato promotore, può adeguare, con propria deliberazione, gli am

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Art. 4 - Criteri e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto

1. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere finanziato anche per stralci annuali.

2. Il piano di distretto è elaborato dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura con la partecipazione degli enti e gli organismi indicati all'articolo 2, comma 3, i quali possono, altresì, sottoporre alla Regione, anche per il tramite del comitato promotore, se costituito, uno schema di piano.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 1/2006, adotta il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione coordinata dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura e composta da rappresentanti delle direzioni di volta in volta interessate.

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Art. 5 - Aggiornamento del piano di distretto

1. Nel corso del triennio di validità del piano di distretto, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma

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Art. 6 - Attuazione del piano di distretto

1. Il piano di distretto è attuato mediante le seguenti tipologie di progetti:

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Art. 7 - Costituzione del distretto

N1

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Art. 8 - Funzioni del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura l'attuazione del piano di distretto assicurando rapporti di sinergia e collaborazione con il comitato di distretto di cui all'articolo 9 e, in particolare:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso form

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Art. 9 - Comitato di distretto

1. Al fine di assicurare, nella gestione del distretto, unicità d'intenti e coordinamento dei poteri e delle rappresentanze locali, n

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Art. 10 - Forme, misura e cumulabilità dei finanziamenti dei progetti di sviluppo

1. In relazione agli obiettivi individuati dal piano di distretto e alla realizzazione dei singoli progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), la Regione concede finanziamenti nei limiti delle risorse disponibili nello stanziamento di cui all'articolo 9 della L.R. n. 1/2006 e nel rispetto delle forme e delle percentuali massime di aiuto, previste dal PSR e dal regime degli aiuti di Stato aggiuntivi a questo collegati.

2. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), le spese ammissibili sono quelle relative a:

a) attivi

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Art. 11 - Criteri e modalità per la valutazione e la presentazione dei progetti di sviluppo

1. Il soggetto gestore elabora ovvero istruisce e verifica la compatibilità dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), con gli obiettivi previsti dall'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 1/2006 e li valuta sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) livello d'integrazione settoriale, di filiera e/o territoriale del progetto;

b) consolidamento delle filiere;

c) rafforzamento della qualità e valorizzazione dei prodotti e/o delle filiere;

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Art. 12 - Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti relativi ai progetti trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11.

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Art. 13 - Avviamento dei distretti

1. Nella fase di avvio di ciascun distretto, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazi

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Art. 14 - Monitoraggio e controllo

1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore ai sens

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Art. 15 - Revoca dei finanziamenti

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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