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24/02/2020

Proroga adeguamento antincendio strutture ricettive e rifugi alpini

Analisi della nuova proroga introdotta dal D.L. 162/2020 (c.d. “Milleproroghe”), concernente il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, nonché dei rifugi alpini.

L’art. 3 del D.L. 162/2019 (c.d. decreto “Milleproroghe”, la cui conversione in legge è stata approvata dalla Camera il 20/02/2020 e alla data odierna è in corso di esame al Senato per la ratifica definitiva), al comma 5 reca disposizioni in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, nonché dei rifugi alpini.
Il provvedimento agisce sul comma 1122, lettera i), dell’art. 1 della L. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), il provvedimento cioè che aveva disposto l’ultima proroga dei termini in questione.
Seguono i dettagli.

STRUTTURE RICETTIVE CON OLTRE 25 POSTI LETTO - viene posticipato al 31/12/2021, a determinate condizioni, il termine (in precedenza scaduto il 30/06/2019) per il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
- esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 09/04/1994 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
- in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D. Min. Interno 16/03/2012.
Si prevede inoltre la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30/06/2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
Vedi per dettagli: Antincendio strutture ricettive: classificazione, normativa, adeguamento.

ULTERIORE PROROGA PER ZONE COLPITE DA CALAMITÀ - La modifica disposta dall’art. 3 del D.L. 162/2019 modifica altresì il citato comma 1122 dell’art. 1 della L. 205/2017, prevedendo di prorogare ulteriormente al 30/06/2022 il termine per l’adeguamento, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate:
a) nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 02/10/2018, come individuati dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 08/11/2018;
b) nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 (convertito in legge dalla L. 15/12/2016, n. 229);
c) nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017.
Per il dettaglio con l’elenco dei comuni interessati dalla proroga in questione si veda Antincendio strutture ricettive: classificazione, normativa, adeguamento.
Anche in questo caso, la proroga opera previa presentazione della SCIA parziale al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31/12/2020, alle medesime condizioni sopra indicate.

PROROGA ADEGUAMENTO RIFUGI ALPINI - L’art. 3 del D.L. 162/2019 introduce altresì nel menzionato comma 1122, lettera i), dell’art. 1 della L. 205/2017, una ulteriore disposizione che proroga - limitatamente ai rifugi alpini - al 31/12/2020 il termine (previsto dall’art. 38 del D.L. 69/2013, comma 2) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
- dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).
Vedi per dettagli: Antincendio strutture ricettive: classificazione, normativa, adeguamento.

Dalla redazione