D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
In vigore dal 4.7.2008.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 14/07/2020, n. 73
- L. 28/12/2015, n. 221
- D.L. 01/10/2015, n. 154 (L. 29/11/2015, n. 189)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102
- D.Leg.vo 03/03/2011, n. 28
- D.Leg.vo 29/03/2010, n. 56
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TITOLO I - FINALITÀ E OBIETTIVI
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto:

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Art. 2. - Definizioni

1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) N8

b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

c) «miglioramento dell’efficienza energetica»: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

e) N9

f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura

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Art. 3. - Obiettivi di risparmio energetico

1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull’efficienza energetica, PAEE, di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le mo

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TITOLO II - STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
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CAPO I - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
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Art. 4. - Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica

1. L’ENEA svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Unità per l'efficienza energetica»,N2 senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L’«Unità per l’efficienza energetica» N2, opera secondo un proprio piano di attività, approvato congiuntamente a quelli di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività sulla base di specifiche diretti

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Art. 5. - Strumenti di programmazione e monitoraggio

1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2009, l’«Unità per l’efficienza energetica» N2 provvede alla redazione del Rapporto annuale per l’efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene:

a) l’analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3;

b) l’analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformità a quanto previsto dall’arti

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Art. 6. - Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica

1. Con le modalità di cui all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi

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CAPO II - INCENTIVI E STRUMENTI FINANZIARI
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Art. 7. - Certificati bianchi

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d’intesa con la Conferenza unificata:

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all’artico

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Art. 8. - Interventi di mobilità sostenibile

1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo e

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Art. 9. - Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi

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CAPO III - SEMPLIFICAZIONE E RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI NORMATIVI
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Art. 10. - Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza

1. “Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni” N1 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento “, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul t

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Art. 11. - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

1. N13

2. N14

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, “secondo periodo,” N1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, “in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali” N1 gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, "di microcogenerator

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CAPO IV - SETTORE PUBBLICO
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Art. 12. - Efficienza energetica nel settore pubblico

1. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

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Art. 13. - Edilizia pubblica

1. In relazione agli usi efficienti dell’energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:

a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenz

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Art. 14. - Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione

1. In relazione all’acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzatu

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Art. 15. - Procedure di gara

1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad

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CAPO V - DEFINIZIONE DI STANDARD
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Art. 16. - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici

1. N15

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Art. 17. - Misurazione e fatturazione del consumo energetico

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CAPO VI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
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Art. 18. - Diagnosi energetiche e campagne di informazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’«Unità per l’efficienza energetica» N2 definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell’efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.

2. Nell’ambito delle attività di cui

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 19. - Disposizioni finali e copertura finanziaria

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello

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Art. 20. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato I (previsto dall’articolo 3, comma 2) - Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale

N26

TABELLA DI CONVERSIONE


Fonte di energia

kJ (NCV)

kgep (NCV)

kWh (NCV)

1 kg di carbone

28.500

0,676

7,917

1 kg di carbon fossile

17.200-30.700

0,411-0,733

4,778-8,528

1 kg di mattonelle di lignite

20.000

0,478

5,556

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Allegato II - Contratto servizio energia (previsto dall’articolo 16, comma 4)

1. Finalità

1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.


2. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;

b) contratto servizio energia «Plus»: è un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;

c) fornitore del contratto servizio energia: è il fornitore del servizio energetico che all’atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.


3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia

1. Sono abilitate all’esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:

a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:

1) Settore «A» (impianti elettrici);

2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);

3) Settore «D» (impianti idrosanitari);

4) Settore «E» (impianti gas);

b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all’articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Il Fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente p

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Allegato III - Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici (previsto dall’articolo 18, comma 6)

1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti

1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:

a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;

c) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:

1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);

2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).

2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attravers

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