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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 13/01/2020
D. Ass.R. Sicilia 13/01/2020
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PremessaIL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, lettera g), che dispone che le Regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179; Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21; Viste le leggi region |
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Art. 1Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale (edilizia agevolata convenzionata; interventi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95; interventi di edilizia sovvenzionata; programmi di edilizia sperimentale, programmi integrati, contratti di quartiere II, nonché per tutti i programmi di edilizia sociale che prevedono anche la realizzazione di alloggi sociali in forma di partenariato pubblico privato), nel territorio della Regione siciliana, è così determinato: 1. NUOVA EDIFICAZIONE Costo totale dell'intervento (C.T.N.) Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1.a) costo base, pari a 721,00 €/mq.; 1.b) oneri aggiuntivi al costo base per particolari situazioni dell’intervento specifico; 1.c) gradiente di prestazioni aggiuntive: 20% max del costo base; 1.d) oneri complementari. Gli addendi di cui alle predette lettere 1.a), 1.b), 1.c) e 1.d) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti. 1.a) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) viene definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di 937,00 (€ 721,00 costo base + € 216,00 oneri aggiuntivi al costo base) €/mq. di superficie complessiva (Sc). Lo stesso è comprensivo degli oneri aggiuntivi dovuti per la realizzazione delle opere di elevazione, fondazione e sistemazioni esterne. Per le Isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) è fissato nella misura massima di €/mq. 1.218,00. 1.b) Oneri aggiuntivi al costo base Sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (Sc) e nella misura massima come di seguito riportate per: a) grado di sismicità: dal 4% e fino al 16%; b) tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra e/o per alloggi inclusi in interventi costruttivi di superficie utile abitabile (Su) non superiore a mq. 60: dal 3% e fino al 6%; c) sistemazioni esterne onerose: 6%; d) fondazioni indirette o speciali: 12%. Il maggiore onere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) deve essere compreso nell’importo massimo 216,00 €/mq. e deve essere comprovato da apposita relazione tecnica aggiuntiva a firma del progettista e/o direttore dei lavori e dagli elaborati di progetto. 1.c) Gradiente di prestazioni aggiuntive Il «gradiente di prestazioni aggiuntive» è il differenziale che rappresenta i maggiori costi connessi alla qualità aggiuntiva dell'intervento con riferimento ai seguenti addendi: 1.c.1) opere inerenti elementi di bioarchitettura: - utilizzo di materiali naturali per le costruzioni; - smaltimento ecologico dei rifiuti (punti di raccolta differenziata ecc.); - impianti elettrici biocompatibili (linee a stella anziché ad anello, schermatura dei cavi, disgiuntori, ecc.); - architettura solare (torri di refrigerazione, pareti ventilate, masse-volano termiche, brise-soleil, ecc.); - utilizzo di sottotetti a solaio piano; - impianti di pressurizzazione avanzati (autoclave) a velocità variabile con inverter integrato col corpo pompa verticale e con diffusori e giranti completamente in acciaio inox; 1.c.2) opere inerenti il risparmio energetico e idrico: - utilizzo di fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica integrati nelle superfici verticali, orizzontali e sui tetti, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.); - sistemi di ventilazione naturale; - sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza; - predisposizione per allacci alle reti di teleri |
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Art. 2 - Ambito di applicazioneI massimali di costo riportati nel presente decreto si applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale sociale (edilizia agevolata convenzionata; interve |
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Art. 3 - Quadri tecniciAi fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati d |
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Art. 4 - Determinazione delle superfici1. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva, da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato o della Regione, valgono le seguenti definizioni: a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; b) superficie non residenzial |
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Art. 5 - PubblicazioniIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell'Asses |
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Art. 6Per le motivazioni di cui in premessa, il D.D.G. n. 3554 del 13 dicembre 2019 è annullato e sostituito dal presente. |
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