FAST FIND : FL5576

Flash news del
11/02/2020

Toscana: mitigazione dei rischi e direttive per le indagini geologiche, idrauliche e sismiche

In vigore dal 05/04/2020 il regolamento di attuazione dell'articolo 104 della L.R. Toscana 65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente le disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche. Il D.P.G.R. Toscana 30/01/2020, n. 5/R è stato pubblicato sul BURT 05/02/2020, n. 6.

Il D.P.G.R. Toscana 5/R/2020 disciplina le direttive per la predisposizione delle indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, da effettuarsi nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.
Le indagini sono finalizzate:
- alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;
- all'individuazione delle aree esposte a rischio e alla definizione delle condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi.
I contenuti delle indagini sono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, e sono costituiti da analisi ed approfondimenti tecnici.
Al fine di verificare la pericolosità del territorio sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l’individuazione delle:
- aree a pericolosità sismica;
- aree a pericolosità geologica, nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale.
Il regolamento definisce, inoltre, le modalità del controllo, svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere al fine del controllo e le modalità di svolgimento del controllo medesimo.
Sono inoltre definite le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti, in relazione all’esito del controllo.

IL REGOLAMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO
In particolare, il regolamento, dopo aver illustrato (articolo 1) l’oggetto:
- definisce contenuti, finalità e modalità delle indagini (articolo 2) ;
- definisce a quali strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica si applicano le disposizioni approvate, vale a dire: piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti; piani operativi, piani operativi intercomunali e relative varianti; piani attuativi e relative varianti; atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana; varianti ai piani regolatori generali vigenti o ai regolamenti urbanistici (articolo 3);
- definisce le finalità delle indagini con particolare riferimento ai quadri conoscitivi e alla fattibilità degli interventi di trasformazione (articolo 4);
- stabilisce che, al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti di pianificazione, occorre individuare le aree a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici e, nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale, con riferimento agli aspetti geologici (articolo 5);
- individua gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente ai fini del controllo, compresi la certificazione dei tecnici abilitati e l’attestazione del progettista (articolo 6);
- definisce le procedure per la trasmissione, il deposito e la verifica formale da parte della struttura regionale competente delle indagini oggetto del controllo (articolo 7);
- definisce le modalità e tempistiche con cui viene effettuato il controllo delle indagini da parte della struttura regionale competente (articolo 8);
- stabilisce che gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8, con riferimento alle varianti approvate mediante conferenza di servizi, sono effettuati nell’ambito di tale conferenza mediante l’espressione di parere in tale sede (articolo 9);
- individua le indagini che sono soggette a controllo obbligatorio in relazione alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, alla pericolosità geologica, simica e da alluvione, nonché alla tipologia delle previsioni di interventi (articolo 10);
- individua le modalità con cui viene stabilito ed effettuato il controllo a campione delle indagini non soggette a controllo obbligatorio (articolo 11);
- individua le procedure in relazione all’esito del controllo da parte della struttura regionale competente e le relative eventuali richieste di integrazione (articolo 12);
- stabilisce che l’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, e le relative varianti, avviene solo a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito (articolo 13);
- stabilisce le condizioni per l’approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti (articolo 14);
- definisce le procedure con cui, eventualmente, possono essere proposti aggiornamenti dei quadri conoscitivi della pianificazione di bacino mediante studi ed analisi (articolo 15);
- stabilisce le modalità di trasmissione della documentazione e degli elaborati relativi alle indagini (sistema informativo regionale di cui all'articolo 56 della L.R. Toscana 65/2014). Stabilisce, inoltre, che gli elaborati (articolo 6) siano predisposti sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura regionale competente ai controlli (articolo 16);
- disciplina il regime transitorio, stabilendo che le indagini che alla data del 05/04/2020 sono già state trasmesse o depositate presso le strutture regionali competenti, sono soggette alla disciplina vigente alla data della loro trasmissione o del loro deposito (articolo 17);
- disciplina il regime transitorio, nelle more della predisposizione del sistema informativo regionale, ovvero trasmissione mediante interoperabilità di protocollo informatico, o posta elettronica certificata (articolo 18);
- abroga la disciplina previgente approvata con il D. P.G.R. Toscana 53/R/2011 (articolo 19) e posticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in modo in modo tale da consentire un’adeguata informativa dei soggetti istituzionali interessati (articolo 20).
 

Dalla redazione