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10/02/2020

Subappalto e regolarità fiscale e contributiva: modifiche al Codice appalti nel DDL europea 2019

Lo schema di disegno di Legge europea, allo studio del Governo, prevede modifiche al D. Leg.vo 50/2016 con riferimento alla disciplina dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva per la partecipazione alle procedure di gara e alle norme sul subappalto.

A seguito dei rilievi mossi in più occasioni dall’Unione europea sulle norme italiane che disciplinano i suddetti istituti (procedura di infrazione n. 2018/2273 e pronunce della Corte di giustizia UE - vedi al riguardo Esclusione automatica per violazioni del subappaltatore: contrasto con il diritto UE  e Corte di giustizia UE sentenza 30/01/2020, causa C-395/18), il DDL provvede a modificare il Codice dei contratti pubblici adeguandolo alle indicazioni europee.

REQUISITI DI REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA
La bozza del DDL introduce nell’art. 80, comma 4, D. Leg.vo 50/2016 la possibilità di esclusione dalla gara dei concorrenti anche per la sussistenza di irregolarità fiscali e contributive gravi che non siano state definitivamente accertate, come era stato previsto dalla versione originaria (ma non confermato dalla legge di conversione) del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri). Si ricorda che l’art. 80, D. Leg.vo 50/2016 contiene già l’obbligo di esclusione per violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

SUBAPPALTO
Per quanto concerne le norme sul subappalto, il DDL prevede:
- l’eliminazione dell’obbligo, contenuto attualmente nel comma 6 dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 e nel comma 2 dell'art. 174, D. Leg.vo 50/2016, di indicazione in sede di offerta della terna di subappaltatori;
- la soppressione del riferimento all’obbligo di esclusione dei concorrenti per mancato possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subappaltatori (modifica dei commi 1 e 5 dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016).
Si segnala che entrambi gli obblighi sono sospesi fino al 31/12/2020 dal secondo periodo del comma 18 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, che viene di conseguenza abrogato dal DDL europea.

DECORRENZA DELL’APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE
Le nuove disposizioni si applicheranno con riferimento ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge europea, nonchè, in caso di contratti senza pubbicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui alla medesima data non sono ancora stati inviati gli inviti.

Dalla redazione