Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prestazione energetica nell’edilizia: schema del Decreto attuativo della Dir. 844/2018/UE
Il Decreto attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE, recepita nell’ordinamento italiano con D.L. 04/06/2013, n. 63 (conv. dalla L. 03/08/2013, n. 90) di modifica del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 che costituisce la norma fondamentale di riferimento sulla prestazione energetica nell’edilizia, e la Direttiva 2012/27/UE recepita dal D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 in materia di efficienza energetica (vedi Nuove norme UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir. 2018/844)).
Con il nuovo Decreto vengono modificate le norme del citato D. Leg.vo 192/2005 per adeguarle al nuovo quadro normativo europeo che ha come obiettivi principali quelli di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti, promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT), integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine e infine dare impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici. Nel recepire le disposizioni europee, il Decreto tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea con la Racc. Comm. UE 08/05/2019, n. 786 in materia di ristrutturazione degli edifici (vedi Prestazione energetica degli edifici ristrutturati: Raccom. UE 786/2019) e con la Racc. Comm. UE 07/06/2019, n. 1019 sull’ammodernamento degli edifici (vedi Impianti di riscaldamento e raffrescamento: nuove Linee guida europee).
In sintesi il provvedimento, per quanto di maggiore interesse:
- individua i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;
- stabilisce le norme per l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici;
- aggiorna i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici includendo, ad esempio, l’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e gli interventi di sostituzione degli impianti tecnici, mentre è demandata ad un D.P.R. da emanarsi la disciplina di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria;
- istituisce il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici che ha lo scopo di fornire a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, informazioni su: prestazione energetica degli edifici; migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi; strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili; attestati di prestazione energetica;
- prevede disposizioni riguardanti l’attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione, riconducendo le competenze sanzionatorie in materia di APE alle Regioni.
Sono inoltre apportate modifiche con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
Infine si segnala l’abrogazione del comma 1-ter dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001 e la disposizione dell’art. 16 del nuovo Decreto secondo il quale i Comuni dovranno adeguare i regolamenti edilizi prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.