FAST FIND : FL5559

Flash news del
03/02/2020

L'aggiunta di un soppalco è ristrutturazione edilizia se modifica la superficie utilizzabile

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la realizzazione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.

FATTISPECIE
Oggetto del ricorso era il provvedimento del Comune di ingiunzione alla demolizione di interventi edilizi consistenti nella realizzazione di un ammezzato di mq. 10 circa in travi di ferro, laterizi e calcestruzzo, lato mt. 2,20 circa dal calpestio e scala in c.a., nonché di un soppalco in un locale attiguo a quello di cui sopra costruito da putrelle, tabelloni e malta cementino, di mq. 8 circa, alto da 0 a m.1,30 al centro della volta, effettuati in un fabbricato in Ischia.

In proposito, il TAR aveva messo in evidenza che la comunicazione effettuata dall’appellante al Comune atteneva ad opere di “manutenzione” che in alcun modo indicavano la realizzazione di due ammezzati; effettuati, quindi, senza alcuna previa comunicazione al Comune, a prescindere dalla circostanza che fosse o meno necessario un titolo edilizio specifico.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Secondo il TAR, la realizzazione ex novo degli ammezzati, non avendo la ricorrente dato prova della loro preesistenza, non poteva assimilarsi all’esecuzione di opere di manutenzione, comportando indubbio effetto novativo, in termini di aumento di superficie utilizzabile.

Il Consiglio di Stato ricorda che, in base a quanto definito dall’art. 6, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera e, pertanto, non richiede la previa acquisizione di particolari titoli edilizi.
Il Testo Unico Edilizia, definendo gli interventi di manutenzione ordinaria, si riferisce ai soli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

Secondo la Sent. C. Stato 03/12/2019, n. 8268, alla luce di tali premesse definitorie, è evidente che la realizzazione degli interventi edilizi contestati non possano in alcun modo farsi ricadere nella tipologia di manutenzione ordinaria.
Infatti, anche se tali interventi, in ipotesi, non alterassero la volumetria complessiva degli edifici, non comportassero mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso e non modificassero la sagoma e i prospetti dell’edificio, essi consistono in aggiunte che superano, all’evidenza, la finalità di manutenere e rinnovare parti degli edifici.

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto evidente che sia l’ammezzato che il soppalco integrassero un aggravio, pur minimo, del carico urbanistico e, anche per questa ragione, fuoriescissero dalla categoria tipologica della manutenzione ordinaria.

Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto, in conformità alla sentenza del TAR impugnata, che l’aggiunta di un ammezzato e di un soppalco non potessero in alcun modo assimilarsi ad interventi di manutenzione ordinaria; mentre erano configurabili come interventi di ristrutturazione edilizia.
 

Dalla redazione