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29/01/2020

Nuova costruzione in zona vincolata: nessuna sanatoria senza autorizzazione paesaggistica

Secondo il Consiglio di Stato, la nuova costruzione realizzata in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica non può essere oggetto di sanatoria edilizia ex art. 36, D.P.R. 380/2001.

FATTISPECIE
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza 14/01/2020, n. 352, il ricorrente impugnava la decisione del TAR che aveva confermato il diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, relativo ad una nuova costruzione e motivato, tra l’altro, dall’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
In tema di reati paesaggistici, l’art. 146, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Il medesimo articolo prevede inoltre che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, al di fuori dei casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. “abusi minori), ossia per i lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

INSANABILITÀ DELLA NUOVA COSTRUZIONE
Secondo il Consiglio di Stato, dalla normativa suesposta discende che in assenza di autorizzazione paesaggistica:
- neppure la sanatoria edilizia di cui all’art. 36, D.P.R. 380/2001, essendo subordinata al rilascio della medesima autorizzazione, è consentita al di fuori dei predetti "abusi minori";
- nel caso in cui (come nella fattispecie) viene in rilievo l’edificazione abusiva di una nuova costruzione - che non costituisce un “abuso minore”- non può essere rilasciata l’autorizzazione ex post (dopo l’esecuzione dei lavori), né di conseguenza può essere emesso il titolo edilizio in sanatoria.

Dalla redazione