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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuova costruzione in zona vincolata: nessuna sanatoria senza autorizzazione paesaggistica
FATTISPECIE
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza 14/01/2020, n. 352, il ricorrente impugnava la decisione del TAR che aveva confermato il diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, relativo ad una nuova costruzione e motivato, tra l’altro, dall’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
In tema di reati paesaggistici, l’art. 146, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Il medesimo articolo prevede inoltre che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, al di fuori dei casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. “abusi minori”), ossia per i lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
INSANABILITÀ DELLA NUOVA COSTRUZIONE
Secondo il Consiglio di Stato, dalla normativa suesposta discende che in assenza di autorizzazione paesaggistica:
- neppure la sanatoria edilizia di cui all’art. 36, D.P.R. 380/2001, essendo subordinata al rilascio della medesima autorizzazione, è consentita al di fuori dei predetti "abusi minori";
- nel caso in cui (come nella fattispecie) viene in rilievo l’edificazione abusiva di una nuova costruzione - che non costituisce un “abuso minore”- non può essere rilasciata l’autorizzazione ex post (dopo l’esecuzione dei lavori), né di conseguenza può essere emesso il titolo edilizio in sanatoria.