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D. Dir. Gen.R. Sicilia 13/01/2020, n. 8

Adeguamento dell'elencazione transitoria di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156 all'art. 94 bis del DPR 380/2001, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge.
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Premessa


IL DIRIGENTE GENERALE


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l’art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – “Istituzione del Dipartimento Regionale Tecnico”;

VISTO il

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Articolo 1

In aderenza alle modifiche all’

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Articolo 2

Il presente decreto, unitamente all’allegato “A”, sarà pubblicato sui siti istituzionali dell&rsq

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Allegato A

Visto il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55 e le modifiche introdotte dall’art. 9 quater della Legge 12 dicembre 2019, n°156, all’art. 94 bis del DPR 380/20012, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge, nelle more dell’emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle linee guida di cui all’art. 3 dello stesso decreto legge, a parziale modifica del precedente DDG 189/2019 e dell’allegato A, sul territorio regionale le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:


A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti:

a) nelle zone sismiche 1 (alta sismicità);

b) Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g e 0,25 g;

2. I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2;

a) Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON regolari in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 delle NTC 2018) superi 2,5 TC o TD;

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Appendice 1 - Elenchi non esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n°7 del 13/02/2004 – parte I)

ELENCO “A”

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

2. Centrali operative 118

3. Cliniche e case di cura (d)

4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)

5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)

6. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (a)

7. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (a)

8. Edifici destinati a sedi comunali (a)

9. Edifici destinati a comunità montane (a)

10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)

11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d’uso connesse alla gestione dell’emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)

12. Centri funzionali di protezione civile (c)

13. Immobili necessari per le comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati nei piani di protezione civile

14. Edifici ed opere individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

15. Caserme e strutture del corpo forestale della Regione siciliana

16. Strutture ospitanti enti di

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Appendice 2

Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile:

a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;

c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, in

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