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27/01/2020

Lazio: linee guida delibere e cartografie per la rigenerazione urbana

Approvate con la Determ. Dirig. Lazio 20/12/2019, n. G18248 le linee guida per la redazione di delibere ed elaborazioni cartografiche relative all'applicazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana.

È stata pubblicata nel Suppl. Ord. n. 4 al BURL 14/01/2020, n. 4 la Determ. Dir.R. Lazio 20/12/2019, n. G18248 recante le "Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell'applicazione della L.R. 18/07/2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)". Sulla legge della Regione Lazio cit: Lazio: approvata la legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizioLazio, circolare esplicativa alla L.R. 7/2017 sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio.

La determinazione fornisce, a beneficio dei Comuni, indicazioni chiare ed uniformi affinché la redazione delle deliberazioni, e relative elaborazioni cartografiche, avvenga in modo conforme a quanto previsto dalla legge sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio (L.R. Lazio 18/07/2017, n. 7).

In relazione alle deliberazioni comunali, il provvedimento approva:
1. le linee guida per la redazione - È necessario che le deliberazioni menzionino espressamente le finalità della legge che intendono perseguire e realizzare, nonché l’indicazione delle porzioni di territorio interessate. È prevista la predisposizione di una deliberazione per ciascun programma di rigenerazione urbana al fine di rendere autonomo il relativo procedimento. Quanto ai contenuti vengono, altresì, definiti quelli necessari, non necessari e non ammessi;
2. le indicazioni procedurali relative al procedimento di approvazione - La procedura di approvazione della deliberazione deve snodarsi attraverso precise fasi e tempistiche: adozione, di competenza del consiglio o della giunta comunale; pubblicazione per 30 giorni, più ulteriori 30 per presentare eventuali osservazioni ed opposizioni; decorsi i 60 giorni, invio della deliberazione adottata, delle osservazioni/opposizioni pervenute e della proposta di controdeduzioni formulata dagli uffici comunali alla Regione - Area Rigenerazione urbana, che dispone di 30 giorni dal ricevimento per produrre le proprie osservazioni; approvazione, da parte del medesimo organo competente all’adozione, entro 90 giorni; con il provvedimento di approvazione il Comune decide sulle osservazioni/opposizioni pervenute e si pronuncia sulle osservazioni regionali; trasmissione del provvedimento di approvazione alla Regione entro 15 giorni;
3. le linee guida per gli elaborati e l’individuazione di porzioni di territorio urbanizzate - In considerazione dell’utilità dello strumento il provvedimento invita i Comuni a produrre cartografie con riferimento a tutte le previsioni della legge regionale, ad esclusione degli artt. 2 e 3 della L.R. Lazio 7/2017 per i quali l’elaborazione della cartografia è indicata come obbligatoria.
Il provvedimento rileva che il Comune deve dotarsi di una cartografia di base perché rappresenta lo strumento conoscitivo fondamentale del territorio su cui è possibile intervenire con le deliberazioni e con gli interventi diretti; a tal fine è necessario utilizzare la Carta Tecnica Regionale anno 2014 (disegnata a un dettaglio in scala 1:5.000 e scaricabile dal sito della Regione Lazio OPEN DATA http://dati.lazio.it/catalog/dataset)
Sulla base della cartografia vanno individuate le aree nelle quali sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. Lazio 7/2017. A tal fine la prima operazione consiste nell’individuazione delle porzioni di territorio urbanizzate attraverso una sovrapposizione tra gli elementi, tratti sia dalla Carta dell’uso del suolo che dagli strumenti urbanistici, al fine di ottenere un’unica tavola che comprenda tutte le porzioni di territorio. La seconda fase prevede la sottrazione, dalla cartografia ottenuta, delle aree escluse dalle porzioni di territorio urbanizzate secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 della L.R. Lazio 7/2017 (lett. a), b) e c)), ovvero:
- eventuali aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
- aree naturali protette, ad eccezione delle zone in esse ricadenti che siano dal PTPR individuate come paesaggio degli insediamenti urbani;
- tutte le zone agricole che, in base al PTPR, non siano classificate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione;
- gli insediamenti urbani storici di cui al PTPR, come individuati dalla Tavola B del PTPR, senza considerare la fascia di rispetto.
 

 

Dalla redazione