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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Dir.R. Lazio 20/12/2019, n. G18248
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Testo del provvedimentoIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e in particolare, l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", con particolare riferimento alle disposizioni concer |
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Allegato - Linee guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell'applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio"1. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. 1.1 Profili di inquadramento generale. Finalità e campo di applicazione della legge. Le finalità della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio", sono espressamente enunciate all'art. 1, lettere da a) a g). Tali finalità, oltre ad essere le ragioni per le quali il legislatore ha predisposto gli istituti operativi delineati nella L.R. 7/2017, costituiscono anche le condizioni e i presupposti per l'applicazione della legge stessa. Pertanto, sia le deliberazioni di cui agli artt. 2, 3 4 e 5 che gli interventi diretti di cui all'art. 6 devono trovare la propria giustificazione e motivazione nella realizzazione di una o più tra le finalità che la legge reca al comma 1 dell'art. 1. È quindi necessario, come anche ribadito nel successivo punto 1.3, che le deliberazioni comunali menzionino espressamente le finalità di cui alla legge che intendono perseguire e realizzare. Tutti gli interventi previsti dalla legge, sia quelli che per essere attuati necessitano di una previa deliberazione comunale (artt. 2, 3, 4 e 5), sia quelli realizzabili in via diretta ed immediata (art. 6), sono consentiti esclusivamente su edifici esistenti, legittimi o legittimati, che ricadano in porzioni di territorio urbanizzate, che il comma 7 dell'art. 1 definisce come: a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 953, aggiornata al 2016, come insediamento residenziale, insediamento produttivo, zone estrattive, cantieri, discariche e aree verdi urbanizzate; b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, ossia le zone omogenee A, B, C, D ed F di cui al D.M. 1444/1968, accordi di programma, D.P.R. 160/2010, varianti approvate ai sensi della L.R. 28/1980; c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati, anch'esse corrispondenti alle zone omogenee A, B, C, D ed F di cui al D.M. 1444/1968, agli accordi di programma, alle varianti di cui al D.P.R. 160/2010 ed alle varianti approvate ai sensi della L.R. 28/1980 per le parti non attuate. Il territorio urbanizzato ai sensi della L.R. 7/2017 è pertanto dato dall'insieme delle porzioni di cui alle lett. a), b) e c). È dunque condizione necessaria e sufficiente, per applicarvi la legge, che un edificio rientri in una delle tipologie di porzioni indicate. Analogamente è a dirsi per le deliberazioni comunali, le quali devono avere ad oggetto solamente aree che rientrano in una delle tipologie di porzioni sopra indicate. Le deliberazioni devono quindi sempre ed espressamente riportare, con riferimento a tutti gli articoli di legge che applicano, la nozione di territorio urbanizzato ricavata dall'art. 1, comma 7, della legge, al fine di individuare il proprio campo di applicazione, riferito appunto alle sole porzioni di territorio urbanizzate come sopra definite. Le deliberazioni, inoltre, devono in ogni caso specificare dove la legge non può trovare applicazione seppure si tratti di porzioni urbanizzate, ossia, ai sensi dell'art. 1, comma 2: a) le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree; b) le aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal PTPR; c) per le zone omogenee E occorre fare un distinguo. Gli artt. 2, 3 e 4 si applicano solo ove il territorio urbanizzato ricadente in zona agricola sia individuato come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR; per l'applicazione in zona agricola degli artt. 5 e 6, invece, è condizione sufficiente e necessaria che l'edificio ricada nel territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 1, comma 7, a prescindere dalla classificazione di paesaggio del PTPR. Tra le esclusioni vanno anche annoverati, ma solo per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 5 e 6, gli insediamenti urbani storici come individuati dal PTPR, Tavola B. L'art. 4, invece, non reca tale esclusione, per cui è applicabile anche negli insediamenti urbani storici. Si raccomanda fin da subito di predisporre una deliberazione per ciascun programma di rigenerazione urbana approvato ai sensi dell'art. 2 e separate deliberazioni per ciascuno degli articoli di legge cui si intende dare applicazione (artt. 3, 4 e 5), al fine di rendere autonomo il relativo procedimento. In proposito va comunque ricordato, come meglio si specificherà in seguito al punto 1.2, lett. b, che è possibile dare luogo a più deliberazioni per l'applicazione dell'art. 3, in quanto ogni singolo ambito può essere individuato con specifica deliberazione. 1.2 Programmi di rigenerazione urbana, ambiti territoriali di riqualificazione |
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