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D. P.C.M. 02/12/2019, n. 169

Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 17/10/2023, n. 167
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.P.C.M. 24/06/2021, n. 123
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il

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Capo I - Funzioni e organizzazione del Ministero della cultura

N2

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Art. 1. - Funzioni

1. Il Ministero della cultura provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché

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Art. 2. - Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organism

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Capo II - Ministro della cultura e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del ministero

N2

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Art. 3. - Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro della cultura, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della cultura, di seguito denominato

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Art. 4. - Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in undici uffici dirigenziali di livello generale centrali e diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale. Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all’

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Capo III - Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

N2

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Art. 5. - Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro; N6

c) l'Ufficio Legislativo;

d) l'Ufficio Stampa e comunicazione; N4

e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. N18 Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un Consigliere diplomatico. N3

4.

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Art. 6. - Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

2. In par

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Art. 7. - Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il raccor

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Art. 8. - Ufficio Stampa e comunicazione

N7

1.

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Art. 9. - Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politic

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Art. 10. - Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

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Art. 11. - Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la r

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Art. 12. - Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al

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Capo IV - Amministrazione centrale
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Art. 13. - Segretariato generale

1. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari regionali del Ministero con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione.

2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresì, tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero;

c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizi

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Art. 14. - Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;

b) Direzione generale «Archeologia, belle art

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Art. 15. - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; N4

abis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale; N6

b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

d) promuove e organ

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Art. 16. - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; predispone altresì, raccordandosi con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;

d) autorizza, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d), 20, comma 2, lettera d), 42, comma 2, lettera l), e 43, comma 4, lettera h), il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni ai

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Art. 17. - Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale

1. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e all

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Art. 18. - Direzione generale Musei

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dalle direzioni regionali Musei e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario regionale. N20

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni o eventi di cui alla lettera b);

d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

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Art. 19. - Direzione generale Archivi

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogn

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Art. 20. - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresì le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attività esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, nonché, limitatamente alle attività di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per

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Art. 21. - Direzione generale Creatività contemporanea

1. La Direzione generale Creatività contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, ivi compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;

b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane;

c) promuove la conoscenza dell'arte e della architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;

d) promuove la creatività e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, della fotografia, del design, della moda, e ne diffonde la con

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6078503 10865298
Art. 22. - Direzione generale Spettacolo

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

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Art. 23. - Direzione generale Cinema e audiovisivo

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

c) svolge le attività am

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Art. 24. - Direzione generale Turismo

N9

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Art. 25. - Direzione generale Organizzazione

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e il benessere organizzativo, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero. N3

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

b) provvede ai servizi general

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6078503 10865302
Art. 26. - Direzione generale Bilancio

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali. N3

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

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Capo IV-bis - Strutture per l'attuazione del PNRR

N11

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6078503 10865304
Art. 26-bis - Unità di missione per l'attuazione del PNRR

N12

1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missi

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6078503 10865305
Art. 26-ter - Soprintendenza speciale per il PNRR

N12

1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'

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Capo V - Organi consultivi centrali
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6078503 10865307
Art. 27. - Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti

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6078503 10865308
Art. 28. - Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;

b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;

c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;

d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;

e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;

f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche

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Art. 29. - Consiglio superiore dello spettacolo

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione d

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Art. 30. - Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del se

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6078503 10865311
Art. 31. - Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

N13

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Art. 32-bis - Osservatorio per la parità di genere

N12

1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che s

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Art. 32. - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'

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Capo VI - Istituti centrali e uffici con finalità particolari
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Art. 33. - Uffici dotati di autonomia speciale

1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) l'Archivio centrale dello Stato;

2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;

3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

3) il Centro per il libro e la lettura;

4) l'Istituto centrale per gli archivi;

5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

11) l'Istituto centrale per la grafica;

12) l'Istituto centrale per l'archeologia;

13) l'Opific

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Art. 34. - Archivio centrale dello Stato

1. L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, custodisce la memoria documentale dello Stato unitario. Conserva, in conformità a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali

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Art. 35. - Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library

1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, di seguito «Digital Library», cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.

2. Il direttore della Digital Library, in particolare:

a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di co

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Art. 36. - Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito «Soprintendenza speciale», svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio, fatte salve le co

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Art. 37. - Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

1. La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, di seguito «Soprintendenza nazionale», con sede a Taranto, cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacque

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Art. 38. - Istituti e scuole del restauro

1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attivit�

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Capo VII - Amministrazione periferica
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Art. 39. - Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati regionali del Ministero della cultura;

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Art. 40. - Segretariati regionali del Ministero della cultura

N2

1. I Segretariati regionali del Ministero della cultura, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. N3

2. Il Segretario regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

b) riferisce al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merit

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Art. 41. - Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicura altresì, raccordandosi con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;

b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle direzioni regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2;

c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;

e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;

f) amministra e controlla i beni datigli in consegna ed esegue sugli stessi, c

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Art. 42. - Direzioni regionali Musei

1. Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3. A tal fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 43, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3.

2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendone funzione di

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Art. 43. - Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura

1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

2. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero. N20

4. In particola

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Art. 44. - Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di stato operanti nel medesimo territorio. Esse provvedono altresì alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:

a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici e librari presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al

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Art. 45. - Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato poss

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Art. 46. - Biblioteche

1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita.

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Art. 47. - Commissioni regionali per il patrimonio culturale

1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) detta, su proposta delle competenti

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Capo VIII - Disposizioni finali
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Art. 48. - Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte

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Art. 49. - Norme transitorie e finali e abrogazioni

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Mi

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Allegato

 

Tabella A N22

(Prevista dall'articolo 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

 

Dirigenti di prima fascia 32

Dirigenti di seconda fascia 198*

Totale dirigenti 230

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

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