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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 07/02/2007, n. 7/E
Circ. Ag. Entrate 07/02/2007, n. 7/E
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[Premessa] |
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1. PremessaL'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l'articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settemb |
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2. Soggetti obbligatiIl nuovo articolo 25-ter individua il soggetto obbligato ad operare la ritenuta in esame nel «condominio quale sostituto di imposta» espressione a suo tempo inserita nell'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'articolo 21 comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, R per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta. Pertanto, anche con riferimento all'adempimento dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 25-ter, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del Minis |
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3. Contratti interessatiLa ritenuta prevista dall'articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell'esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell'esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR (comma 2). Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. |
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4. Nuove iniziative produttive e attività marginaliLa ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fi |
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5. Decorrenza dell'obbligo di ritenuta e relativa applicazioneIl nuovo articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria). |
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6. Versamento delle ritenuteA seguito dell'introduzione dell'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non si è reso necessario modificare anche le disposizioni in materia di riscossione. Al riguardo, si applicano pertanto le medesime disposizioni che disciplinano la riscossione delle ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del medesimo decreto. |
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7. Obblighi dichiarativi e di certificazioneI dati riguardanti le ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di impost |
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8. Coordinamento con l'obbligo di comunicazione dei dati dei fornitoriL'effettuazione della ritenuta del 4 per cento di cui all'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non esonera il condominio dall'obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria, tramite il proprio amministratore, l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, unitamente ai dati identificativi dei relativi fornitori, previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e disciplinato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998. Ai fini del coordi |
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