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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/08/1997, n. 281
D. Leg.vo 28/08/1997, n. 281
D. Leg.vo 28/08/1997, n. 281
- Avviso di rettifica in G.U. 17.9.1997, n. 217
- L. 05/02/1999, n. 25
- D.L. 18/05/2006, n. 181 (L. 17/07/2006, n. 233)
- L. 24/12/2012, n. 234
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Ambito della disciplina1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa |
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Capo II - CONFERENZA STATO - REGIONI |
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Art. 2. - Compiti1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni: a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3; b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4; c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio |
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Art. 3. - Intese1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni. |
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Art. 4. - Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del pri |
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Art. 5. - Rapporti tra regioni e Unione europea1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di: a) raccordare le linee della polit |
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Art. 6. - Scambio di dati e informazioni1. La Conferenza Stato - regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di |
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Art. 7. - Organismi a composizione mista1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale de |
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Capo III - CONFERENZA UNIFICATA |
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Art. 8. - Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - |
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Art. 9. - Funzioni1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane. 2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. |
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Art. 10. - Segreteria1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato - regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali. 2. La segreteri |
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Allegato A (previsto dall'articolo 7, comma 1)- N1 - Comitato |
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