D. Leg.vo 10/04/2006, n. 195 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 10/04/2006, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
In vigore dal 14.6.2006
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu

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Art. 1. - Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

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Art. 2. - Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994

1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:

"Titolo V-bis - PROTEZIONE DA AGENTI FISICI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 49-bis. - Campo di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.


Art. 49-ter. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 mgPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.


Art. 49-quater. - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 mPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 mPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.


Capo II - Obblighi del datore di lavoro

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Art. 3. - Sanzioni

1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguent

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Art. 4. - Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme

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Art. 5. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di

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Art. 6. - Invarianza degli oneri

1. All’attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del decreto legislativo 19 settembr

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Art. 7. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in

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