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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284
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- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 23/10/2008, n. 162 (L. 22/12/2008, n. 201)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di mer |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: |
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TITOLO I - Consulta |
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Art. 3. - Denominazione e sede1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica. |
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Art. 4. - Attribuzioni1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta: a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonché al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica; b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni |
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Art. 5. - Composizione1. La Consulta è composta dai seguenti membri effettivi: a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica; b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è di diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo è designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive; c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) il Presidente del Comitato centrale; |
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Art. 6. - Organi1. Sono organi della Consulta: a) il Presidente; b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti; c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate; |
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Art. 7. - Organizzazione e funzionamento1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento: |
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Art. 8. - Disposizioni contabili1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-te |
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TITOLO II - Comitato centrale |
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Art. 9. - Attribuzioni1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; b) N4 c) N5 d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a |
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Art. 10. - Composizione1. Il Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente; N10 |
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Art. 11. - Organi periferici |
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Art. 12. - Organizzazione e funzionamento1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di int |
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Art. 14. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del presente decreto legislativo, sono abrogati: |
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Art. 15. - Disposizione transitoria1. Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale è prorogato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli artico |
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Art. 16. - Disposizione finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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