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08/01/2020

Abusi edilizi: responsabilità del noleggiatore delle macchine da cantiere

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza 03/12/2019, n. 49022, in caso di "noleggio a caldo", anche il soggetto che abbia fornito i mezzi meccanici e le attrezzature da cantiere utilizzate per la realizzazione dell’opera può essere corresponsabile dell’abuso edilizio.

Nel caso di specie il noleggiatore dei mezzi meccanici utilizzati per la realizzazione di un’opera abusiva in zona vincolata si opponeva alla sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. c), nonché artt. 142 e 181 del D. Leg.vo 42/2004. In particolare il ricorrente sosteneva la sua estraneità all’abuso in considerazione della propria posizione contrattuale di noleggiatore, obbligato solamente alla consegna di un mezzo necessario e a fornire un manovratore esperto per consentire l'esecuzione del lavoro (c.d. "noleggio a caldo").

Al riguardo la Corte di Cassazione ha in primo luogo evidenziato che nella fattispecie si trattava della violazione di norme di interesse primario per la collettività che, al pari delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario utilizzato, necessitano di una tutela “rafforzata che coinvolge qualsiasi soggetto che abbia partecipato alla realizzazione dell’illecito (nel caso di specie, peraltro si trattava di un intervento di rilevante entità consistente nell'ampliamento di un piazzale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, con lo sbancamento di una porzione di versante della collina adiacente).

In secondo luogo i giudici hanno ribadito che:
- gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante;
- le contravvenzioni edilizie previste dall'art. 44 cit. devono essere qualificate come reati comuni e possono dunque essere commesse da qualsiasi soggetto.
Di conseguenza, secondo la Corte, anche l'imprenditore che noleggia attrezzature e fornisce proprio personale al costruttore non può esimersi da un'elementare attività informativa volta a verificare l'esistenza del titolo autorizzativo dell'opera che la sua organizzazione aziendale contribuirà a realizzare, ancorché sotto le direttive del proprietario dell'area, pena l'illiceità del contratto di noleggio stipulato.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la condanna del noleggiatore.

Dalla redazione