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D. Min. Att. Produttive 24/10/2005

Direttive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13/12/2005 (G.U. 29/12/2005, n. 302), tutti i riferimenti al "Gestore della rete" contenuti nel presente decreto devono essere intesi come riferiti a Terna S.p.a. - Rete di Trasmissione nazionale, o al GRTN S.p.a. - Gestore del sistema elettrico, a seconda delle competenze specifiche ed ai compiti assegnati a seguito della cessione di ramo d'azienda intervenuta con il D.P.C.M. 11/05/2004.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


PREMESSO che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energi

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Articolo 1 - Finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzi

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Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15.

2. Per i soli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni:

a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costrizione, in base ai dati di progetto;

c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilità prima dell'intervento, di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

d) produzione lorda di un impianto è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

e) produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, espresse in MWh, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

f) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento;

g) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al Gestore della rete di trasmissione nazionale,

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Articolo 3 - Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b)

1. Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 11, comma l, del decreto legislativo n. 79/1999, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che comporta una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica. A tali fini, il produttore inoltra al Gestore della rete una apposita relazione con la quale sono evidenziate le modalità con le quali viene conseguita la predetta riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il diritto alla qualifica di cui al comma 5 e ai certificati verdi è subordinato a parere favorevole, espresso dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previa richiesta del Gestore della rete, reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta richiesta da parte del Gestore della rete. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), prodotta da impianti, muniti di vigente qualifica, di cui al comma 4, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004.

3. Nel caso di impianti, di cui all'articolo 2, lettera a), ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta in centrali, entrate in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004, che producono energia elettrica utili

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Articolo 4 - Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)

1. Nel rispetto e nella misura di cui ai commi seguenti e all'allegato A ha diritto ai certificati verdi l'energia prodotta dagli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale o la realizzazione di una nuova rete con centrale esistente, in data successiva al 28 settembre 2004.

2. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), presenta domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia di impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) modalità operative con le quali sono rispettati i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999; h) producibilità attesa, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto. La domanda deve contenere tutte le informa

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60045 2212253
Articolo 5 - Cumulabilità di incentivi

1. Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del presente decreto, non possono accedere ai titoli derivanti dalla applicazione delle disp

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Articolo 6 - Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gestore della rete

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete adotta e sottopone all'approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche pe

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60045 2212255
Articolo 7 - Bollettino annuale e sistema informativo

1. Il Gestore della rete pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica, di cui agli articoli 3 e 4, vigente, e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui contr

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Articolo 8 - Direttive dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'amb

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Articolo 9 - Aggiornamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle attiv

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60045 2212258
Allegato A - Quantità di energia prodotta dagli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), che ha diritto ai certificati verdi

1. Nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di nuova costruzione, nonché di rifacimento totale o parziale dei medesimi impianti, la quantità di energia che ha diritto ai certificati verdi viene calcolata, per ciascuna sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come segue:


Ecv = H·C·T


dove:

- Ecv è la quantità di energia elettrica, espressa in MWh, che ha diritto ai certificati verdi;

- H è la quota di energia termica, espressa in MWh, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera b), riferita a ciascuna sezione avente diritto che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento. La misura della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento è data dalla somma delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni;

- C è un indice che, dipendendo dalla tipologia della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, ha i valori riportati nella tabella seguente:


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