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07/01/2020

Sospensione sanzioni per obblighi di trasparenza dei dirigenti pubblici

Il D.L. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”) ha sospeso l’applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dirigenti della pubblica amministrazione, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale ed in attesa di un complessivo riordino della materia.

Il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull’applicazione dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 (“le pubbliche amministrazioni”).
Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D. Leg.vo 33/2013.

La sospensione si è resa necessaria in conseguenza dell’intervento di Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali “generali” previsti dall’art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4).
Si veda: Dati reddituali per i dirigenti pubblici non generali: incostituzionalità pubblicazione

Si ricorda che i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Si veda per dettagli: P.A.: obblighi di pubblicazione su titolari di incarichi, enti in controllo e relative sanzioni

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NOTA BENE - Apparentemente, la sospensione della vigilanza e delle sanzioni disposta dal decreto “Milleproroghe” sembra applicarsi con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 (titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), nonché con riferimento a tutti i dati di cui al comma 1 del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, non limitandosi dunque agli aspetti oggetto della Corte Cost. 21/02/2019, n. 20 (si veda: Dati reddituali per i dirigenti pubblici non generali: incostituzionalità pubblicazione).
Si noti altresì che la sospensione riguarda l'applicazione della vigilanza e delle sanzioni, e non l'obbligo in sè.

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Il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 162/2019 ha disposto la sospensione in commento nelle more dell’adozione di provvedimenti di adeguamento alla menzionata Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, stabilendo altresì l’emanazione, entro il medesimo termine del 31/12/2020, di un regolamento che stabilisca definitivamente quali dati devono essere pubblicati con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.
Il regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, nonché al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale;
- previsione che i dati di cui al comma 1, lettera f), dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all’amministrazione di appartenenza;
- individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Si ricorda che già la Delib. ANAC 04/12/2019, n. 1126 aveva previsto:
- il rinvio alla data del 01/03/2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza sull’applicazione della disposizione di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti;
- fermo restando quanto previsto nella Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586 per i dirigenti del SSN, di sospendere l’efficacia della richiamata delibera limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione della lettera f) dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa. Detta sospensione era disposta fino alla definizione nel merito del giudizio con cui il TAR, in accoglimento dell’istanza cautelare di due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa dell’ASL di Matera, ha sospeso la deliberazione dell’omonima ASL con cui veniva richiesta ai suddetti dirigenti la trasmissione dei dati in questione (Ordinanza TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 7579 del 21/11/2019).

Dalla redazione