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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/10/2005, n. 217
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- D.L. 15/05/2024, n. 63
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- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 08/09/2021, n. 120 (L. 08/11/2021, n. 155)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 21/09/2019, n. 104 (L. 18/11/2019, n. 132)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 29/05/2017, n. 97
- D.L. 24/06/2016, n. 113 (L. 07/08/2016, n. 160)
- D. Min. Interno 30/04/2015, n. 103
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D.L. 20/06/2012, n. 79 (L. 07/08/2012, n. 131)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D. Leg.vo 27/10/2009, n. 150
- D.M. 08/05/2006, n. 222
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Premessa |
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Titolo I - Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
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Capo I - Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative |
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Sezione I - Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi |
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Art. 1 - Istituzione dei ruoli1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, |
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Art. 2 - Funzioni di polizia giudiziaria |
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Sezione II - Ruolo dei vigili del fuoco |
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Art. 3 - Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco |
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Art. 4 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco1. Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ru |
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Art. 5 - Accesso al ruolo dei vigili del fuoco1. L’accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 |
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Art. 6 - Corso di formazione per allievi vigili del fuoco |
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Art. 7 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 6: a) gli allievi che non superino l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano ricono |
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Art. 8 - Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a |
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Art. 9 - Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a |
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Sezione III - Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto |
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Art. 10 - Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto |
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Art. 11 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto1. Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l’utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio |
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Art. 12 - Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto1. N30 L’accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. |
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Art. 13 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all’articolo 12, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; |
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Art. 14 - Promozione alla qualifica di capo squadra esperto |
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Art. 15 - Promozione alla qualifica di capo reparto |
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Art. 16 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto1. � |
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Sezione IV - Ruolo degli ispettori antincendi |
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Art. 17 - Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi |
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Art. 18 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi1. Nell’espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all’organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all’attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professi |
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Art. 19 - Accesso al ruolo degli ispettori antincendi1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigi |
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Art. 20 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; |
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Art. 21 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi1. I vincitori del concorso pubblico di cui all’articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezio |
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Art. 22 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso |
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Art. 23 - Concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e |
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Art. 24 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; |
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Art. 25 - Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto |
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Art. 26 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti |
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Art. 27 - Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore |
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Art. 28 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori |
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Capo II - Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche |
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Sezione I - Istituzione dei ruoli del personale specialista |
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Art. 29 - Ruoli del personale specialista1. Sono istituiti i seguen |
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Sezione II - Ruoli delle specialità aeronaviganti) |
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Art. 30 - Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli: a) ruolo dei piloti di aeromobile; b) ruolo degli specialisti di aeromobile; c) ruolo degli elisoccorritori. 2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) pilota di aeromobile vigile del fuoco; b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; |
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Art. 31 - Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all’espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie all’organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo del Dipartimento. 2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all’articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qua |
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Art. 32 - Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile1. L’accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell’80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 2. L’accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall’ |
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Art. 33 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 1 |
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Art. 34 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all’articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge |
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Art. 35 - Accesso al ruolo degli elisoccorritori1. L’accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l’acquisizione dell’abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del f |
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Art. 36 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto |
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Art. 37 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordina |
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Art. 38 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra1. N41 La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione pr |
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Art. 39 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto |
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Art. 40 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto1. La promozione alle qu |
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Art. 41 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto1. È attribuito uno sc |
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Art. 42 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all’articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all’articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altres |
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Art. 43 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto |
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Art. 44 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto1. |
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Art. 45 - Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore1. La promozione alle qualifiche di pilota di ae |
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Art. 46 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore1. È |
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Sezione III - Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori |
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Art. 47 - Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei seguenti ruoli: a) ruolo dei nautici di coperta; b) ruolo dei nautici di macchina; c) ruolo dei sommozzatori. 2. Il ruolo dei nautici di coperta è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) nautico di coperta vigile del fuoco; b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto; c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore; |
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Art. 48 - Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all’espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all’organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo del Dipartimento. 2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all’articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all’articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, n |
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Art. 49 - Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina1. L’accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al com |
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Art. 50 - Concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio |
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Art. 51 - Accesso al ruolo dei sommozzatori1. L’accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l’acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in po |
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Art. 52 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all’articolo 51, risultino posti vacanti, l’accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. |
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Art. 53 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è c |
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Art. 54 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore � |
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Art. 55 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra |
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Art. 56 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto |
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Art. 57 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto1. La promozione al |
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Art. 58 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto1. È attribuito uno |
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Art. 59 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all’articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all’articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì rich |
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Art. 60 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto |
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Art. 61 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto |
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Art. 62 - Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore1. La promozione alle qualifiche di nautico di |
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Art. 63 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore1. |
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Sezione IV - Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista |
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Art. 64 - Valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista1. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all’articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e di cui all’articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, è valutato annualmente dall’amministrazione. |
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Art. 65 - Transito in altri ruoli1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio. |
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Capo III - Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche |
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Art. 66 - Conferimento delle promozioni per merito straordinario1. La promozione alla qualifica superiore può es |
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Art. 67 - Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatt |
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Capo IV - Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente |
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Sezione I - Istituzione dei ruoli tecnico-professionali |
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Art. 68 - Istituzione dei ruoli |
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Sezione II - Ruolo degli operatori e degli assistenti |
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Art. 69 - Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti |
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Art. 70 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di |
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Art. 71 - Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti1. L’accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regol |
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Art. 72 - Promozione alla qualifica di operatore esperto |
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Art. 73 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto |
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Art. 74 - Promozione alla qualifica di assistente |
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Art. 75 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente1. |
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Sezione III - Ruolo degli ispettori logistico-gestionali |
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Art. 76 - Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali |
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Art. 77 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione |
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Art. 78 - Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali1. L’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una pr |
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Art. 79 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale1. L’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell’articolo 78, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 80 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore logistico-gestionale1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 79 sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. |
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Art. 81 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del c |
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Art. 82 - Concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale1. L’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell’articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente a |
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Art. 83 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che: a) non superino gli esami del corso; |
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Art. 84 - Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto |
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Art. 85 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali esperti |
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Art. 86 - Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, agli ispet |
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Art. 87 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali coordinatori |
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Sezione IV - Ruolo degli ispettori informatici |
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Art. 88 - Articolazione del ruolo degli ispettori informatici |
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Art. 89 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle |
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Art. 90 - Accesso al ruolo degli ispettori informatici1. L’accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova |
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Art. 91 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico1. L’accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 92 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore informatico1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. |
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Art. 93 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 92 gli ispettori informatici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del cor |
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Art. 94 - Concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico1. L’accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruol |
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Art. 95 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 94 gli ispettori informatici in prova che: a) non superino gli esami del corso; |
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Art. 96 - Promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto |
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Art. 97 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici esperti |
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Art. 98 - Promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore |
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Art. 99 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici coordinatori |
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Sezione V - Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici |
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Art. 100 - Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici |
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Art. 101 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di |
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Art. 102 - Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici1. L’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una pr |
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Art. 103 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico1. L’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; |
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Art. 104 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 103 sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. |
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Art. 105 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 104 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del c |
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Art. 106 - Concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico1. L’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruol |
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Art. 107 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 106 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; |
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Art. 108 - Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto |
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Art. 109 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti |
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Art. 110 - Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore1. |
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Art. 111 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori |
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Sezione VI - Ruolo degli ispettori sanitari |
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Art. 112 - Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari |
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Art. 113 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla bas |
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Art. 114 - Accesso al ruolo degli ispettori sanitari1. L’accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova o |
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Art. 115 - Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore sanitario1. L’accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell’articolo 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi |
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Art. 116 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 115 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. |
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Art. 117 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del |
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Art. 118 - Concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore sanitario1. L’accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell’articolo 114, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appart |
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Art. 119 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 118 gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; |
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Art. 120 - Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto |
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Art. 121 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari esperti |
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Art. 122 - Promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore |
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Art. 123 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari coordinatori |
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Capo V - Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente |
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Sezione I - Ruoli della banda musicale |
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Art. 124 - Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale1. La banda musica |
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Art. 125 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni più importanti della vita d |
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Art. 126 - Accesso ai ruoli della banda musicale1. L’assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; |
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Art. 127 - Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto è conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica. |
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Art. 128 - Sopravvenuta inidoneità |
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Sezione II - Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse |
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Art. 129 - Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse |
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Art. 130 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del |
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Art. 131 - Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse1. L’assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adott |
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Art. 132 - Attribuzione di scatti convenzionali1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse so |
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Art. 133 - Sopravvenuta inidoneità |
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Capo VI - Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori |
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Art. 134 - Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale è valutato annualmente dall’amministrazione. |
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Capo VII - Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente |
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Art. 135 - Consultazione delle organizzazioni sindacali nell’ambito della programmazione finanziaria e di bilancio |
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Art. 136 - Ambito di applicazione1. Nelle materie di negoziazione di cui all’articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di i |
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Art. 137 - Delegazioni negoziali1. Il procedimento negoziale inter |
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Art. 138 - Materie di negoziazione1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell’ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; |
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Art. 139 - Procedura di negoziazione1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all’articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all’articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repu |
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Art. 140 - Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all’articolo 139, comma 1, possono essere conclusi accordi inte |
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Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
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Capo I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
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Art. 141 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative: a) ruolo dei direttivi; |
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Art. 142 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all’articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l’incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all’attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti o |
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Art. 143 - Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative1. L’accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica |
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Art. 144 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l’Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. 2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori i |
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Art. 145 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 144 i vice direttori in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; |
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Art. 146 - Promozione alla qualifica di direttore |
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Art. 147 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente |
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Art. 148 - Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al |
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Art. 149 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore |
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Art. 150 - Percorso di carriera |
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Art. 151 - Nomina a dirigente generale1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, nei limiti delle disponibilità di organico. |
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Art. 152 - Capo del Corpo nazionale |
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Capo II - Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
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Sezione I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali |
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Art. 153 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali |
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Art. 154 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all’articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all’assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualific |
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Art. 155 - Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali1. L’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; |
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Art. 156 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i |
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Art. 157 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; |
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Art. 158 - Promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale |
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Art. 159 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale |
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Art. 160 - Accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparat |
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Art. 161 - Percorso di carriera |
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Sezione II - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici |
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Art. 162 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici |
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Art. 163 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all’articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all’assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. |
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Art. 164 - Accesso al ruolo dei direttivi informatici1. L’accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; |
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Art. 165 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 164 sono nominati vice direttori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione |
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Art. 166 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 165 i vice direttori informatici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; |
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Art. 167 - Promozione alla qualifica di direttore informatico |
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Art. 168 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico |
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Art. 169 - Accesso al ruolo dei dirigenti informatici1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo |
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Art. 170 - Percorso di carriera |
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Sezione III - Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici |
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Art. 171 - Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici1. È istituito il ruolo dei dire |
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Art. 172 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all’articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scie |
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Art. 173 - Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici1. L’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; |
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Art. 174 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico-scientifico1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del |
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Art. 175 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; |
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Art. 176 - Promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico |
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Art. 177 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
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Sezione IV - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari |
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Art. 178 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari |
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Art. 179 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all’articolo 178, fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: a) provvede all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici; b) provvede all’assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio; |
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Art. 180 - Accesso al ruolo dei direttivi sanitari1. L’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; |
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Art. 181 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 180 sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice dire |
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Art. 182 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; |
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Art. 183 - Promozione alla qualifica di direttore sanitario |
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Art. 184 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario |
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Art. 185 - Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e s |
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Art. 186 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario |
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Art. 187 - Percorso di carriera |
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Sezione V - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnicosportivi |
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Art. 188 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi: a) ruolo dei direttivi ginn |
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Art. 189 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all’articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all’accertamento dell’idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale; |
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Art. 190 - Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi1. L’accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della leg |
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Art. 191 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 190 sono nominati vice direttori ginnicosportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l’Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori |
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Art. 192 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all’articolo 191 i vice direttori ginnico-sportivi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; |
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Art. 193 - Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo |
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Art. 194 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
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Art. 195 - Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e |
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Art. 196 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo |
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Art. 197 - Percorso di carriera |
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Capo III - Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente |
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Art. 198 - Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi1. Le posizioni organizzative, da |
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Art. 199 - Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo1. Le posizioni o |
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Art. 200 - Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale |
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Art. 201 - Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rive |
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Art. 202 - Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti1. L’amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore cent |
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Art. 203 - Norme relative agli scrutini di promozione1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d’intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Co |
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Art. 204 - Commissione per la progressione in carriera1. Il Ministro dell’interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la |
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Art. 205 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell’espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità |
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Art. 206 - Collocamento in disponibilità1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, e |
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Art. 207 - Collocamento in disponibilità a domanda1. I |
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Art. 208 - Trattamento economico1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendi |
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Art. 209 - Retribuzione di rischio e di posizione |
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Art. 210 - Retribuzione di risultato |
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Art. 211 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato |
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Art. 212 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici |
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Capo IV - Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale |
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Sezione I - (Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative) |
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Art. 213 - Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti1. È istitu |
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Art. 214 - Funzioni dei direttivi aggiunti1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all’articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualific |
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Art. 215 - Concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto1. L’accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di effet |
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Art. 216 - Corso di formazione per l’immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto1. I vincitori del concorso interno di cui all’articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a freque |
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Art. 217 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che: a) non superino gli esami del corso; |
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Art. 218 - Promozione alla qualifica di direttore aggiunto |
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Art. 219 - Promozione alla qualifica di direttore coordinatore |
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Art. 220 - Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall’amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cu |
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Art. 221 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo |
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Art. 222 - Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti |
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Art. 223 - Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti |
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Art. 224 - Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti |
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Capo V - Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente |
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Art. 225 - Consultazione delle organizzazioni sindacali nell’ambito della programmazione finanziaria e di bilancio |
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Art. 226 - Ambito di applicazione1. Nelle materie di negoziazione di cui all’articolo 228, i relativi aspetti del rapporto |
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Art. 227 - Delegazioni negoziali |
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Art. 228 - Materie di negoziazione1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all’attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell’ambito delle risorse s |
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Art. 229 - Procedura di negoziazione1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all’articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all’articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. |
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Art. 230 - Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all’articolo 229, comma 1, possono essere conclusi accordi |
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Titolo III - Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche |
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Titolo IV - Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale |
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Capo I - Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l’estinzione del rapporto di impiego |
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Art. 231 - Accesso al Corpo nazionale1. L’accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità: a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all’accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo n |
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Art. 232 - Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta |
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Art. 233 - Comando e collocamento fuori ruolo1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruo |
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Art. 234 - Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso |
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Art. 235 - Riammissione in servizio1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque an |
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Art. 236 - Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo |
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Capo II - Altre disposizioni comuni |
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Art. 237 - Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l’attività, |
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Art. 238 - Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale1. I diritti e i doveri d |
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Art. 239 - Sanzioni disciplinari1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all’emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; |
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Art. 240 - Regolamento di servizio del Corpo nazionale |
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Art. 241 - Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale1. Al fine di assicurare l’indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni |
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Art. 242 - Formazione del personale1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell’intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell’assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell’accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell’Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. 2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell’Unione europea e organizzazioni internazionali. |
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Art. 243 - Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi |
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Art. 244 - Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro |
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Titolo VI - Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie |
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Capo I - Norme di inquadramento |
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Art. 245 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco espe |
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Art. 246 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto1. Il personale con la qualifica di capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di ca |
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Art. 247 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. |
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Art. 248 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, già in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, è inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che |
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Art. 249 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all’assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c). Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrat |
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Art. 250 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, già in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di |
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Art. 251 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, già in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nell |
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Art. 252 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti1. Il personale con la qualifica di operatore è inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 3. Il person |
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Art. 253 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. |
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Art. 254 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnicoinformatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. |
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Art. 255 - Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco1. Il personale c |
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Art. 256 - Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse |
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Art. 257 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qua |
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Art. 258 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istit |
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Capo II - Concorsi straordinari |
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Art. 259 - Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l’accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all’ar |
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Art. 260 - Concorsi straordinari per primo dirigente1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell’istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestional |
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Capo III - Disposizioni economico-finanziarie |
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Art. 261 - Clausola di salvaguardia retributiva |
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Art. 262 - Trattamento economico |
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Tabella A - Dotazione organica dei ruoli del corpo nazionale dei vigili del fuoco (prevista dagli articoli 1, 29, 68, 124, 129, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241)
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Tabella D - Emolumento una tantum corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli anni 2004 e 2005 (prevista dall'articolo 172, comma 1)
RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE
Ruolo dei vigili del fuoco
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
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