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23/12/2019

Regolamento Codice appalti, disciplina del collaudo tecnico amministrativo dei lavori

Il Regolamento unico in tema di appalti pubblici in corso di emanazione, riprende con alcune piccole novità la disciplina del collaudo tecnico-amministrativo recata dal D.P.R. 207/2010.

A cura di Pantaleo De Finis
Presidente Ordine degli Architetti di Matera

 

Continua in questi giorni l’iter di approvazione del Regolamento unico del Codice dei contratti pubblici (si veda: Nuovo Regolamento unico appalti: prima bozza del provvedimento; Regolamento Codice appalti, disciplina delle eccezioni e delle riserve - si veda anche la bozza aggiornata in allegato)
Infatti sono in corso le audizioni tra i soggetti interessati e la commissione dei tredici esperti incaricata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le associazioni tuttavia lamentano alcune incompletezze nel testo e dei refusi del vecchio regolamento del 2010, che appaiono in contrasto con l’attuale Codice.

Tuttavia, questa bozza affronta il tema del collaudo tecnico amministrativo, tuttora disciplinato dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010, confermandone in buona sostanza l’impianto e l’articolato.

Tra le novità vi è una specifica per i requisiti del collaudatore per opere di manutenzione, che può essere svolto da un funzionario pubblico in possesso del solo titolo di diploma ma con esperienza quinquennale.
Viene comunque fissato che i collaudatori devono essere abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al proprio ordine di competenza.
Potrebbe esserci una deroga nel caso in cui sia nominata la commissione di collaudo per un solo componente, il quale può essere un dipendente pubblico con adeguata esperienza e titolo di studio

Il Regolamento precisa inoltre per quali casi e tipologia di lavori, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo.

Appaiono tuttavia ancora critici gli aspetti relativi all’esecuzione delle prove e l’imputazione dei relativi costi.
Sia il D.M. 49/2018 che il Regolamento in corso di approvazione forniscono al collaudatore la possibilità di richiedere l’esecuzione di tutte le prove e analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, con spese a carico dell'esecutore.
Questa disposizione sembra sovrapporsi a quanto prevede il comma 1-bis dell’art. 111 del D. Leg.vo 50/2016, quando disciplina che le verifiche tecniche sono da imputare su apposita voce del quadro economico e non soggette a ribasso.

Dalla redazione