D. Min. Ambiente 03/08/2005 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente 03/08/2005

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
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[Premessa]



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con

il Ministro delle attività produttive e

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Art. 1. - Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

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Art. 2. - Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica o

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Art. 3. - Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se

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Art. 4. - Verifica in loco

1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità dal presente decreto per la

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Art. 5. - Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singol

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Tabella 1 - Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice

Descrizione

Restrizioni

10 11 03

Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)

Solo se privi di

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Tabella 2 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Componente

L/S=10 1/kg


mg/l

As

0.05

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Tabella 3 - Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

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Tabella 4 - Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani



Fattore di equivalenza

2, 3, 7, 8

Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)

1

1, 2, 3, 7, 8

Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)

0,5

1, 2, 3, 4, 7, 8

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Art. 6. - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti r

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Tabella 5 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

Componente

L/S=10 1/kg

mg/l

As

0.2

Ba

10

Cd

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Art. 7. - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiut

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Art. 8. - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sottoposti a test di

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Tabella 6 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

Componente

L/S=10 1/kg

mg/l

As

2.5

Ba

30

Cd

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Art. 9. - Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

3. Non possono essere collocati in

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Art. 10. - Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;

b) l'autorità territori

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Art. 11. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del

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Allegato 1 - CARATTERIZZAZIONE DI BASE

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizz

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1. Scopi della caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione

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2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

a) fonte ed origine dei rifiuti;

b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e de

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3. Caratterizzazioni analitiche

Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;

b) rifiuti non generati regolarmente.

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4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche

Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6, lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:

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Allegato 2 - CRITERI DI AMMISSIBILITà DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO
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1. Principi

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

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Tabella 1 - Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati

Parametri

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2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee.

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Allegato 3 - CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conf

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1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato

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2. Analisi degli eluati e dei rifiuti

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere

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3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere in

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3.1. ANALISI DEL RIFIUTO

Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione dell

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3.2. ANALISI DEL PARTICOLATO AERODISPERSO CONTENENTE AMIANTO

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valut

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Allegato 4 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITI SOTTERRANEI
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1. Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo
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1.1. L'IMPORTANZA DELLA BARRIERA GEOLOGICA

Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla bios

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1.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICA PER IL SITO

Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:

il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);

i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee);

le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera;

e

la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.

I criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo devono essere basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando che, per quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna delle condizioni dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

I criteri di ammissibilità devono essere determinati tenendo conto delle condizioni locali. A tale scopo è necessario accertare che gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia ospitante.

La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa. L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità.

È necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:

1) valutazione geologica;

2) valutazione geomeccanica;

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2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma
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2.1. IMPORTANZA DELLA BARRIERA GEOLOGICA

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:

roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,

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2.2. VALUTAZIONE A LUNGO TERMINE

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al requisito di imper

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3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una prof

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3.1. PRINCIPI DI SICUREZZA

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. S

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