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D. Leg.vo 11/05/2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
In vigore dal 30.7.2005.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 23/02/2006, n. 51
- L. 26/02/2007, n. 17
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 46
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[Premessa]


N6


Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;

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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento a

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;R

b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;

d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esemp

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Art. 3. - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:

a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:

1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

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Art. 4. - Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti

1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonché in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;

b) il calore generato durante il processo di incenerimento è recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la

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Art. 5. - Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento

1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

4. È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milion

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Art. 6. - Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE

1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è autorizzato secondo le disposi

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Art. 7. - Procedure di ricezione dei rifiuti

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiu

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Art. 8. - Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.

2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.

3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 85

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Art. 9. - Valori limite di emissione nell'atmosfera

1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.

2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti

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Art. 10. - Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione

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Art. 11. - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, R e successive modifiche.

2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF. L'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori

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Art. 12. - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.

2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti id

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Art. 13. - Residui

1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclat

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Art. 14. - Obblighi di comunicazione

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della

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Art. 15. - Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico

1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e quanto disposto dal decre

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Art. 16. - Condizioni anomale di funzionamento

1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizza

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Art. 17. - Accessi e ispezioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di

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Art. 18. - Spese

1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché quelle relative all

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Art. 19. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

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Art. 20. - Danno ambientale

1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del prese

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Art. 21. - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il "28 febbraio 2006". N3

2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'

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Art. 22. - Procedura di modifica degli allegati

1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente decret

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Allegato 1 - Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti
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A. Valori limite di emissione in atmosfera
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1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MEDI GIORNALIERI

a) Polveri totali (1)

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2. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MEDI SU 30 MINUTI


100% (A)

97% (B)


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3. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MEDI OTTENUTI CON PERIODO DI CAMPIONAMENTO DI 1 ORA

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN, ove emanate.


100% (A)

97% (B)

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4. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MEDI OTTENUTI CON PERIODO DI CAMPIONAMENTO DI 8 ORE

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati

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5. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi d

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B. Normalizzazione

Condizioni di cui all'articolo 9, comma 4:

- temperatura 273 °K;

- pressione 101,3 kPa;

- gas secco,

nonché un tenore di ossigen

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C. Valutazione delle emissioni in atmosfera

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 5 del 1996, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;

b) il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, punto 5, primo trattino;

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D. Acque di scarico dall'impianto di incenerimento

1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi

Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.

a) Solidi sospesi totali (6)

95%

100%

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E. Campionamento, analisi e valutazione delle emissioni nelle acque di scarico
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1. MISURAZIONI

a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;

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2. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI

I valori limite di emissione si intendono rispettati se:

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Allegato 2 - Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento
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A. Valori limite di emissione in atmosfera
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1. FORMULA DI MISCELAZIONE

La seguente «formula di miscelazione» deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione «C» nel presente Allegato.

Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:


Vrifiuti x Crifiuti + Vprocesso x Cprocesso

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2. DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI FORNI PER CEMENTO CHE COINCENERISCONO RIFIUTI

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B, nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume.


2.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Ai forni per cemento si applicano i valori limite totali di

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3. DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE CHE COINCENERISCONO RIFIUTI

3.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Fatta salva la normativa di recepimento della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, nonché di ulteriori normative comunitarie per i grandi impianti di combustione, nelle quali si stabiliscano valori limite di emissione più severi, questi ultimi sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione (Cprocesso) fissati di seguito. In tale caso le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissione più severi secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Per il calcolo della formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano i valori di Cprocesso di seguito individuati.


3.1.1 Combustibili solidi

Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per combustibili solidi, espressi in mg/m³ come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.

Inquinanti

< 50 MWt

da 50 a 100 MWt

da 100 a 300 MWt (2)

> 300 MWt

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B. Normalizzazione

Condizioni di cui all'articolo 9, comma 5:

- temperatura 273 °K;

- pressione 101,3 kPa;

- gas secco,

nonc

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C. Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal DM 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;

b) nessuno dei va

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D. Acque di scarico dall'impianto di coincenerimento e relative norme su campionamento, analisi e valutazione

Per gli impianti di coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E dell'Allega

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Allegato 3 - NORME TECNICHE PER IL COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002

1. Tipologia: Prodotti trasformati e derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3, ivi compresi i grassi; partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.

1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002; per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti è ammessa qualsiasi provenienza.

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