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13/12/2019

Distanze tra le costruzioni e principio della prevenzione

La Corte di Cassazione chiarisce in quali casi il c.d. principio della “prevenzione”, in base al quale tra due fondi confinanti chi costruisce per primo ha diritto di scegliere dove collocare il muro perimetrale del proprio edificio, opera anche in presenza di regolamenti locali che stabiliscano distanze tra le costruzioni superiori rispetto a quella prevista dal Codice civile.

DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE
Nel sistema delineato dagli artt. 873-877 del Codice civile, il cosiddetto “principio della prevenzione” comporta che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.
Al preveniente (i.e., colui che costruisce per primo) è offerta dalla norma una triplice facoltà:
1) edificare rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal Codice;
2) edificare sul confine;
3) edificare ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.
A fronte alla scelta operata dal preveniente, il prevenuto (i.e., il vicino che costruisce successivamente):
- nel primo caso, deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione;
- nel secondo caso, può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine ai sensi dell’art. 874 del Codice civile, oppure realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso ai sensi dell’art. 877 del Codice civile, comma 1; ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale;
- nel terzo caso, può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo avere interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione, ai sensi dell’art. 875 del Codice civile, oppure costruire in aderenza ai sensi dell’art. 877 del Codice civile, comma 2); ove non intenda fare ricorso ad una di queste possibilità, è tenuto ad arretrare rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente.

PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE E NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI
Il secondo periodo dell’art. 873 del Codice civile lascia ai regolamenti edilizi la possibilità di stabilire distanze maggiori.
In questi casi, è pacifico che il principio della prevenzione non opera quando i regolamenti locali impongono di osservare distanze inderogabili dai confini, salvo che gli stessi consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio (Cass. 14/05/2018, n. 1164; Cass. 06/11/2014, n. 23693; Cass. 30/10/2007, n. 22896; Cass. 27/04/2006, n. 9650; Cass. 07/07/2005, n. 14261).
In questo caso, l’obbligo di arretrare la costruzione è assoluto.
Il principio della prevenzione non opera neanche quando i regolamenti locali stabiliscono che la distanza tra costruzioni deve rispettare un minimo assoluto, superiore alla distanza prevista dal Codice civile, poiché questa prescrizione comprende un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta (Cass. 19/07/2006, n. 16574).
Viceversa, secondo Cass. 09/09/2019, n. 22447, il principio opera nel caso in cui i regolamenti locali stabiliscano distanze tra le costruzioni superiori a quella prevista dal Codice civile, ma senza prescrivere tale distanza in rapporto al confine.
La pronuncia aderisce alla precedente Cass. S.U. 19/05/2016, n. 10318, la quale ha risolto il pregresso contrasto giurisprudenziale tra i due opposti orientamenti e superando così le precedenti sentenze di segno contrario, tra le quali si citano a titolo esemplificativo: Cass. 05/12/2007, n. 25401; Cass. 20/04/2005, n. 8283.
Ne discende che un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal Codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal Codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877.

Dalla redazione