Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 11/03/2020, n. 16 (L. 08/05/2020, n. 31)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D. Leg.vo 19/02/2019, n. 18
- D. Leg.vo 20/02/2019, n. 15
- D. Leg.vo 11/05/2018, n. 63
- L. 03/11/2016, n. 214
- L. 01/12/2015, n. 194
- L. 29/07/2015, n. 115
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 29/12/2011, n. 216 (L. 24/02/2012, n. 14)
- L. 03/08/2009, n. 102
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 131
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- L. 23/07/2009, n. 99
- Sentenza Corte Costituzionale 14/04/2008, n. 112
- D. Leg.vo 09/11/2007, n. 206
- Sentenza Corte Costituzionale 17/05/2007, n. 170
- D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 06/04/2007, n. 46)
- D. Leg.vo 16/03/2006, n. 140
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall’articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI |
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Art. 2. - Costituzione ed acquisto dei diritti1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. |
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Art. 3. - Trattamento dello straniero1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato |
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Art. 4. - Priorità1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di propriet&agra |
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Art. 5. - Esaurimento1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. |
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Art. 6. - Comunione1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dal |
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Capo II - NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Sezione I - Marchi |
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Art. 8. - Ritratti di persone, nomi e segni notori1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quart |
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Art. 9. - Marchi di forma e altri segni non registrabili |
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Art. 10. - Stemmi1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico “inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani” |
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Art. 11. - Marchio collettivo1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.N63 |
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Art. 11-bis - Marchio di certificazione1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la |
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Art. 11-ter - Marchio storico di interesse nazionale |
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Art. 12. - Novità1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 4 |
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Art. 13. - Capacità distintiva1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; |
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Art. 14. – Liceità e diritti di terzi1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi “, ovvero sulla tipologia di marchio”N64; |
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Art. 15. - Effetti della registrazione1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. 2. |
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Art. 16. - Rinnovazione1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione |
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Art. 17. - Registrazione internazionale1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle |
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Art. 18. - Protezione temporanea1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante “decreto del Ministero dello sviluppo economico”N61, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei ser |
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Art. 19. - Diritto alla registrazione1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impre |
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Art. 20. - Diritti conferiti dalla registrazione1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere an |
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Art. 21. - Limitazioni del diritto di marchio1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome “o”N71 indirizzo &ldqu |
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Art. 23. - Trasferimento del marchio1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchi |
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Art. 24. - Uso del marchio1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 lug |
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Art. 25. - Nullità1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti prev |
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Art. 26. - Decadenza1. Il marchio decade: |
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Art. 27. - Decadenza e nullità parziale1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussist |
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Art. 28. - Convalidazione1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notoriet&ag |
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Sezione II - Indicazioni geografiche |
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Art. 29. - Oggetto della tutela1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identif |
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Art. 30. - Tutela1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando |
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Sezione III - Disegni e modelli |
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Art. 31. - Oggetto della registrazione1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particola |
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Art. 32. – Novità |
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Art. 33. - Carattere individuale1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che |
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Art. 33bis – Liceità |
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Art. 34. - Divulgazione1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessa |
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Art. 35. - Prodotto complesso1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisit |
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Art. 36. - Funzione tecnica1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica |
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Art. 37. - Durata della protezione1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di |
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Art. 38. - Diritto alla registrazione ed effetti1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. |
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Art. 39. - Registrazione multipla1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per “più” N4 disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e |
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Art. 40. - Registrazione contemporanea1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accres |
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Art. 41. - Diritti conferiti dal disegno o modello1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. |
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Art. 42. – Limitazioni del diritto su disegno o modello |
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Art. 43. - Nullità1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per |
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Art. 44. - Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, |
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Sezione IV - Invenzioni |
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Art. 45. - Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le “invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e” N4 che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
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Art. 46. – Novità1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
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Art. 47. – Divulgazioni non opponibili e priorità interna1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazion |
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Art. 48. - Attività inventiva1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività |
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Art. 49. - Industrialità1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione indus |
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Art. 50. - Liceità1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è |
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Art. 53. - Effetti della brevettazione1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti |
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Art. 54. - Effetti della domanda di brevetto europeo1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, |
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Art. 55. - Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto |
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Art. 56. - Diritti conferiti dal brevetto europeo1. “Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all’articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzio |
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Art. 57. - Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260. |
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Art. 58. - Trasformazione della domanda di brevetto europeo1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’ “Italia”,N4 può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: |
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Art. 59. - Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia “o un brevetto europeo con effetto unitario,”N84 siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo “o del brevetto |
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Art. 60. - Durata1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di d |
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Art. 62. - Diritto morale1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere f |
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Art. 63. - Diritti patrimoniali1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere ricon |
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Art. 64. - Invenzioni dei dipendenti1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. N6 “2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo s |
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Art. 65. - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall&rsq |
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Art. 66. - Diritto di brevetto1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: |
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Art. 67. - Brevetto di procedimento1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: |
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Art. 69. - Onere di attuazione1. L’invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave spropor |
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Art. 70. - Licenza obbligatoria per mancata attuazione1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovve |
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Art. 71. - Brevetto dipendente1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza |
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Art. 72. - Disposizioni comuni1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni. 2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuaz |
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Art. 73. - Revoca della licenza obbligatoria1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l’attuazione dell’invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del co |
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Art. 74. - Invenzioni militari1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o in |
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Art. 75. - Decadenza per mancato pagamento dei diritti1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4. 2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi |
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Art. 76. - Nullità1. Il brevetto è nullo: a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50; b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; |
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Art. 77. - Effetti della nullità1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: |
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Art. 78. - Rinuncia1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio |
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Art. 79. - Limitazione1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il |
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Art. 80 - Licenza di diritto1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che per-venga all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione. 2. |
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Art. 81. - Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immi |
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“Sezione IVbis - Invenzioni biotecnologiche |
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Art. 81-ter – Definizioni1 |
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Art. 81-quater – Brevettabilità1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: |
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Art. 81-quinquies – Esclusioni1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità: a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel |
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Art. 81-sexies - Estensione della tutela1. La protezione attribuita da un br |
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Art. 81-octies - Licenza obbligatoria |
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Sezione V - I modelli di utilità |
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Art. 82. - Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolar |
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Art. 83 - Il diritto alla brevettazione1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità |
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Art. 84. - Brevettazione alternativa1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di |
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Art. 85. - Durata ed effetti della brevettazione |
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Art. 86. - Rinvio1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali i |
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Sezione VI - Topografie dei prodotti a semiconduttori |
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Art. 87 - Oggetto della tutela1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comp |
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Art. 88. - Requisiti della tutela1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sfo |
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Art. 89. - Diritto alla tutela1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti d |
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Art. 90. - Contenuto dei diritti1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di: |
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Art. 91. - Limitazione dei diritti esclusivi1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazio |
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Art. 92. - Registrazione1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che: a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di preceden |
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Art. 93. - Decorrenza e durata della tutela1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti: a) alla data del primo sfrut |
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Art. 94. - Menzione di riserva1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: |
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Art. 95. - Contraffazione1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: a) la ripr |
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Art. 96. - Risarcimento del danno ed equo compenso1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III. 2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerci |
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Art. 97. - Nullità della registrazione1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti: |
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Sezione VII - Segreti commerciali |
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Art. 98. - Oggetto della tutela1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: |
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Art. 99. - Tutela1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. |
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Sezione VIII - Nuove varietà vegetali |
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Art. 100. - Oggetto del diritto1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o |
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Art. 101. - Costitutore1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore: |
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Art. 102. - Requisiti1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuo |
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Art. 103. - Novità1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il mat |
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Art. 104. - Distinzione1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito dell |
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Art. 105. - Omogeneità1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei |
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Art. 106. - Stabilità1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai f |
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Art. 107. - Contenuto del diritto del costitutore1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; |
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Art. 108. - Limitazioni del diritto del costitutore1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali |
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Art. 109. - Durata della protezione1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla dat |
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Art. 110. - Diritto morale1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale pu&ogr |
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Art. 111. - Diritti patrimoniali1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il |
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Art. 112. - Nullità del diritto1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che: |
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Art. 113. - Decadenza del diritto1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte. |
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Art. 114. - Denominazione della varietà1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. 2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di crea |
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Art. 115. - Licenze obbligatorie ed espropriazioni1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3. |
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Art. 116. - Rinvio1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione |
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Capo III - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Sezione I - Disposizioni processuali |
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Art. 117. - Validità ed appartenenza1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azion |
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Art. 118. - Rivendica1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto. 2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: |
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Art. 119. - Paternità1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, nè la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o d |
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Art. 120. - Giurisdizione e competenza1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento |
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Art. 121. - Ripartizione dell’onere della prova1. “Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere”N61 di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. “In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.&r |
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Art 121-bis - Diritto d’informazione1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che |
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Art. 121-ter - Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai |
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Art. 122. - Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. N39 2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppur |
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Art. 122-bis - Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario |
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Art. 123. - Efficacia erga omnes1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà i |
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Art. 124. - Misure correttive e sanzioni civiliN48 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. 2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei dirit |
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Art. 125. - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidat |
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Art. 126. - Pubblicazione della sentenza1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. “In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali d |
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Art. 127. - Sanzioni penali e amministrative1. Salva l’applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente c |
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Art. 128. - Consulenza tecnica preventiva1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall' |
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Art. 129. - Descrizione e sequestroN9 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di pr |
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Art. 130. – Esecuzione di descrizione e sequestro1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mez |
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Art. 131. - Inibitoria1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ord |
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Art. 132. - Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di meritoN9 1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata. 2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine dec |
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Art. 133. - Tutela cautelare dei nomi a dominio1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre a |
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Art. 134 - Norme in materia di competenzaN41 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: |
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Art. 135. - Commissione dei ricorsi1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli “altri” N4 casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso N73 alla Commissione dei ricorsi. 2. La Commissione dei ricorsi, N16, è composta di un presidente |
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Art. 136. - Presentazione dei ricorsi1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinter |
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Art. 136-bis - Deposito del ricorso1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e ma |
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Art. 136-ter - Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro general |
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Art. 136-quater - Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto. 2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estin |
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Art. 136-quinquies - Fase preliminare all'udienza di trattazione |
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Art. 136-sexies - Trattazione della controversia1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Com |
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Art. 136-septies - Deliberazioni del collegio giudicante1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. 2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. |
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Art. 136-octies - Sospensione e interruzione del processo1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la |
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Art. 136-nonies - Estinzione del processo |
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Art. 136-undecies - Provvedimenti cautelari1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure ca |
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Art. 136-duodecies - Ottemperanza |
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Art. 136-terdecies - Impugnazioni1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termi |
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Art. 137. - Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata. 2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili. 3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo; b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all’esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; |
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Art. 138. - Trascrizione1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle l |
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Art. 139. - Effetti della trascrizione |
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Art. 140. - Diritti di garanzia1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro. |
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Art. 141. - Espropriazione1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, |
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Art. 142. - Decreto di espropriazione1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli al |
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Art. 143. - Indennità di espropriazione1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di a |
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Sezione II - Misure contro la pirateria |
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Art. 144. - Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding |
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Art. 144-bis - Sequestro conservativoN1 1. Quando l |
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Art. 145. - Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il “Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding”N96, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffa |
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Art. 146. - Interventi contro la pirateria1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive [] segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. 2. Fatta salva la repressione dei reati e l’ap |
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Capo IV - ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE Sezione I - Domande in generale |
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Art. 147. - Deposito delle domande e delle istanze1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasme |
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Art. 148. – Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito1. “Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione” N4 di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, “di primo deposito” N4 anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi. “L’irricevibilità”,N4 salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. 2 L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integr |
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Art. 149. - Deposito delle domande di brevetto europeo1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste |
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Art. 150. - Trasmissione della domanda di brevetto europeo1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, |
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Art. 151. - Deposito della domanda internazionale1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e mar |
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Art. 152. - Requisiti della domanda internazionale1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio |
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Art. 153. - Segretezza della domanda internazionale1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la do |
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Art. 154. - Trasmissione della domanda internazionale1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini prev |
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Art. 156. - Domanda di registrazione di marchio1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; |
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Art. 157. - Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo “o di certificazione”N64 “è allegata”N61 oltre ai documenti di cui all’articolo 156, “comma 1 e 2”, N4 anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 “e all'articolo 11-bis”N64. 1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contie |
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Art. 158. - Divisione della domanda di registrazione di marchio1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. 2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con f |
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Art. 159. - Domanda di rinnovazione di marchio1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. 2. N18 |
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Art. 160-bis - Procedura nazionale della domanda internazionale1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per |
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Art. 161. - Unicità dell’invenzione e divisione della domanda1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. |
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Art. 162. - Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologicoN9 1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se: a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del |
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Art. 163. - Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi N20 con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 2. L’Ufficio italiano b |
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Art. 164. - Domanda di privativa per varietà vegetale1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale; |
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Art. 165. - Dichiarazione del costitutore1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, variet& |
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Art. 166. - Domanda di denominazione varietale1. La denominazione proposta per la nuova varietà: |
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Art. 167. - Domanda di registrazione di disegni e modelli1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; |
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Art. 168. - Domanda di registrazione delle topografie1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data. |
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Art. 169. - Rivendicazione di priorità1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto. 2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. “Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).” N4 3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per l |
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Art. 170. - Esame delle domande1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi “o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione”N64; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, N22 13, comma 1, e 14, comma 1, “a), b), cbis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)”N61; se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3; b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; N19 c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 “e dell’articolo 33bis”;N4 d) per le v |
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Art. 170bis - Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologicheN11 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. 2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, co |
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Art. 170ter – SanzioniN11 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 |
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Art. 171. - Esame dei marchi internazionali1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a). 2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all’emissione di un |
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Art. 172. - Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo. 2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sos |
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Art. 173. - Rilievi1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali [] si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 3. Quando, a causa di irregol |
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Sezione II - Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi |
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Art. 174. - Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comm |
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Art. 175. - Deposito delle osservazioni dei terzi1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio ita |
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Art. 176. - Deposito dell’opposizione1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriet&eacu |
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Art. 177. - Legittimazione all’opposizione1. Sono legittimati all’opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; |
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Art. 178. - Esame dell’opposizione e decisioni1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice. N6 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio “e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4. |
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Art. 179. - Estensione della protezione1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei |
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Art. 180. - Sospensione della procedura di opposizione1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1; b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l’opposizio |
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Art. 181. - Estinzione della procedura di opposizione1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; a-bis) la domanda di protezione d |
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Art. 184. - Entrata in vigore della procedura di opposizione1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decre |
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Sezione II-bis - Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati |
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Art. 184-bis - Deposito dell'istanza di decadenza o nullità1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e |
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Art. 184-ter - Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità |
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Art. 184-quater - Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni1. Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le oss |
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Art. 184-quinquies - Prova d'uso1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di present |
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Art. 184-sexies - Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità |
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Art. 184-septies - Sospensione della procedura di nullità o decadenza1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso: a) se l‘istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali doma |
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Art. 184-octies - Estinzione della procedura di decadenza o nullità |
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Sezione III - Pubblicità |
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Art. 185. - Raccolta dei titoli di proprietà industriale1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato. |
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Art. 186. - Visioni e pubblicazioni1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione. N4 |
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Art. 187. - Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità; |
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Art. 188. - Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell’Ufficio. |
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Art. 189. - Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l’i |
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Art. 190. - Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medici |
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Sezione IV - Termini |
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Art. 191. - Scadenza dei termini1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo c |
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Art. 192. - Continuazione della procedura1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa |
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Art. 193. - Reintegrazione1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se “inosservanza” N4 ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. |
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Capo V - PROCEDURE SPECIALI |
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Art. 194. - Procedura di espropriazione1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa è anche trasferito l’eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, d |
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Art. 195. - Domande di trascrizione1. Le domande di trascrizione devono essere redatte N25 secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive. |
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Art. 196. - Procedura di trascrizione1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, “dell'articolo 195” N4 debbono essere uniti: a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fus |
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Art. 197. - Annotazioni1. N26 2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale |
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Art. 198. - Procedure di segretazione militare1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, “, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese” N4 né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. “Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.” N4 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l’ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore ad un anno. 3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione “del Servizio brevetti e proprietà int |
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Art. 199. - Procedura di licenza obbligatoria1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brev |
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Art. 200. - Procedura di licenza volontaria sui principi attivi1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive [] di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria; b) nome del principio attivo; c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione; d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Mi |
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Capo VI - ORDINAMENTO PROFESSIONALE |
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Art. 201. - Rappresentanza1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3. |
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Art. 202. - Albo dei consulenti1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti |
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Art. 203. - Requisiti per l’iscrizione1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati |
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Art. 204. - Titolo professionale oggetto dell’attività1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte |
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Art. 205. - Incompatibilità1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambit |
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Art. 206. - Obbligo del segreto professionale1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto profe |
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Art. 207. - Esame di abilitazione1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive; |
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Art. 208. - Esonero dall’esame di abilitazione1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero del |
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Art. 209. - Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto |
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Art. 210. - Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo: a) quando è venuto meno uno dei requisiti |
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Art. 211. - Sanzioni disciplinari1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di liev |
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Art. 212. - Assemblea degli iscritti all’Albo1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la p |
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Art. 213. - Compiti dell’assemblea1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l&rsqu |
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Art. 214. - Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che |
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Art. 215. - Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di |
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Art. 216. - Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresen |
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Art. 217. - Attribuzioni del Consiglio dell’ordine1. Il Consiglio dell’ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie; |
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Art. 218. - Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichia |
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Art. 219. - Sedute del Consiglio dell’ordine1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta |
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Art. 220. - Procedimento disciplinare1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore. 2. Il Consiglio, previa contestazione dei f |
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Art. 221. - Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti a |
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Art. 222. - Tariffa professionale1. Il Ministro delle attività produttive [] approva, con proprio decreto, le m |
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Capo VII - GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI |
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Art. 223. - Compiti1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive [] promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi |
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Art. 224. - Risorse finanziarie1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione dell |
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Art. 225. - Diritti di concessione e di mantenimento1. Per le domande presentate al Ministero “dello sviluppo economico”N61 al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, &la |
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Art. 226. - Termini e modalità di pagamento1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presen |
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Art. 227. - Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. N80 1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi |
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Art. 228. - Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Mi |
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Art. 229. - Diritti rimborsabili1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. &ldq |
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Art. 230. - Pagamento incompleto od irregolare1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Sezione I - Marchi |
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Art. 231. - Domande anteriori1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate pri |
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Art. 232. - Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entr |
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Art. 233. - Nullità1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori. |
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Art. 234. - Trasferimento e licenza del marchio1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il tras |
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Art. 235. - Decadenza per non uso1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la deca |
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Art. 236. - Decadenza per uso ingannevole1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la deca |
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Sezione II - Disegni e modelli |
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Art. 237. - Domande anteriori1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizi |
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Art. 238. - Proroga della privativa1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 |
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Art. 239. - Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore |
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Art. 240. - Nullità1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata |
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Art. 241. - Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ot |
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Sezione III - Nuove Varietà Vegetali |
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Art. 242. - Durata della privativa1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla |
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Sezione IV - Invenzioni |
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Art. 243. - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca |
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Sezione V - Domande anteriori |
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Art. 244. - Trattamento delle domande1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, |
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Sezione VI - Norme di Procedura |
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Art. 245. - Disposizioni procedurali1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codic |
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Sezione VI-bis - Brevetto europeo |
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Art. 245 -bis - Regime transitorio |
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Sezione VII - Abrogazioni |
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Art. 246. - Disposizioni abrogative1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795; h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540; i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18; m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977; n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32; o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; p) la legge 3 maggio 1985, n. 194; q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620; r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986; s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60; |
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