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10/12/2019

Regolamento Codice appalti, disciplina delle eccezioni e delle riserve

Il Regolamento unico in tema di appalti pubblici in corso di emanazione (disponibile una seconda bozza aggiornata), ripristina la vecchia disciplina dell’iscrizione delle eccezioni e delle riserve, riprendendo i contenuti degli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, al momento abrogati.

A cura di Pantaleo De Finis
Presidente Ordine degli Architetti di Matera

 

È stata divulgata una seconda bozza (consultabile in allegato) del nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici che dovrà contenere la disciplina di attuazione del Codice di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, entrato in vigore nell’aprile del 2016.

Il Regolamento unico in corso di emanazione è in linea con quanto previsto dalle modifiche introdotte dal D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “sblocca cantieri”, convertito in legge dalla L. 14/06/2019, n. 55), il quale ha previsto l’emanazione di un Regolamento, in luogo di una serie di linee guida e decreti ministeriali attuativi (si veda per dettagli D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di appalti e contratti pubblici). Il regolamento definisce l’attività del Rup, del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo; si occupa inoltre della progettazione e della verifica del progetto, delle modalità di affidamento dei contratti di importo sotto soglia comunitaria, del sistema di qualificazione, dei sistemi di realizzazione dei lavori e della selezione dell’offerta (per il dettaglio dei contenuti del Regolamento si veda Nuovo Regolamento unico appalti: prima bozza del provvedimento).
Il dato saliente è che il Legislatore, in un tempo brevissimo, ha sconfessato la ratio che era alla base del D. Leg.vo 50/2016, cioè la previsione di un Codice “auto applicativo”, tornando all’antico con un Regolamento che ne sconfessa tutti i punti di forza. Questo strumento attuativo e le ripetute modifiche del codice creano, di fatto, una incertezza della continuità del diritto. Diritto che diventa così mutevole e contradditorio, in un arco di tempo tanto rapido che non ha mai visto pari della storia postunitaria.

Il decreto colma delle lacune sulla disciplina di dettaglio, abrogata direttamente dal D. Leg.vo 50/2016 senza alcuna sostituzione, come l’iscrizione delle riserve o la composizione dei documenti progettuali, il tutto ricomprendendo alcune parti delle linee guida pubblicate in questi anni (si veda per dettagli Linee guida ANAC e altri provvedimenti attuativi e collegati al Codice appalti (D. Leg.vo 50/2016)).
Le novità più salienti sono la reintroduzione in maniera centrale dell’appalto integrato tra progettazione ed esecuzione, partendo già dal livello di fattibilità, la cui eliminazione fu il punto di forza del D. Leg.vo 50/2016.

DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E DELLE RISERVE - Con il nuovo Regolamento si ripristina la vecchia disciplina dell’iscrizione delle eccezioni e delle riserve.
Infatti, riprendendo in buona sostanza quanto era già previsto con i regolamenti precedenti, il D.P.R. 554/1999 e il D.P.R. 207/2010, sono stati inseriti, nella parte relativa ai documenti amministrativi e contabili, gli artt. 161 e 162, che riprendono alla lettera gli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 (abrogati a seguito dell’emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018, n. 49 sulla Direzione dei lavori, decreto che tuttavia non reca alcuna indicazione in merito ad eccezioni e riserve).

In questo modo sono state disciplinate sia la modalità di iscrizione che il contenuto e la forma delle riserve e delle relative domande contabili.
Viene confermato il registro di contabilità come il documento principale per l’iscrizione delle riserve.
L’appaltatore ha l’onere di iscrivere le riserve nel primo atto utile dell’appalto, come gli ordini di servizio o i verbali di sospensione e ripresa dei lavori; in ogni caso deve sempre riconfermarle nel registro di contabilità.
Le riserve devono essere motivate e quantificate con precisione e riconfermate a pena di decadenza. Spetta al Direttore dei lavori dedurre in merito alle riserve, entro 15 giorni dall’iscrizione, incorrendo nella responsabilità in caso di una sua condotta omissiva o non esauriente, per le eventuali somme da riconoscere all’appaltatore.
In ogni caso l’appaltatore, quantunque iscrivesse delle riserve, non può sospendere i lavori.

Dalla redazione