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09/12/2019

Sopraelevazione, computabilità del sottotetto nella volumetria e distanze legali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 25/10/2019, n. 7289, fornisce interessanti chiarimenti in merito alla qualificazione dell’intervento di ricostruzione con sopraelevazione, alla computabilità del sottotetto nella volumetria e all’applicabilità dei limiti di distanza tra costruzioni.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di un permesso di costruire rilasciato e poi annullato per “ristrutturazione ed adeguamento igienico-funzionale” di un fabbricato adibito ad abitazione che comportava la demolizione e ricostruzione dell’immobile. I giudici del merito avevano ritenuto però che gli interventi oggetto del permesso di costruire consistevano in realtà in un intervento di nuova costruzione in quanto la ricostruzione era avvenuta senza rispettare la identità di sagoma e di volume del fabbricato preesistente (il nuovo fabbricato risultava di altezza differente e con una maggiore volumetria rispetto a quello precedente), con violazione delle norme sulle distanze. Il ricorrente si opponeva a tale decisione sostenendo, tra l’altro, che il sottotetto - di altezza inferiore a 2,40 m, come richiesto dalle NTA e dalla L.R. Campania 28/11/2000, n. 15 per la trasformazione dei sottotetti - non doveva essere considerato nella volumetria in quanto si trattava di volume tecnico e non di volume residenziale come sostenuto dai giudici di primo grado.

RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE
Con riferimento al primo aspetto il Consiglio di Stato, rilevando l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 3, D.P.R. 380/2001 nella versione precedente alla modifica effettuata con il D.L. 21/06/2013, n. 69 (conv. dalla L. 98/2013) che ha eliminato il riferimento alla identità della sagoma, ha ritenuto che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi. Nel caso di specie ciò non era avvenuto perché l’edificio risultava ricostruito, nella sostanza, con l’innalzamento di un piano.

ESCLUSIONE DELLA NATURA DI VOLUME TECNICO DEL SOTTOTETTO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE
Per quanto concerne la computabilità del sottotetto nel calcolo della volumetria, i giudici hanno richiamato l’orientamento secondi il quale, per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri, il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Nel caso di specie il sottotetto, anche se di altezza inferiore ai 2,40 m, doveva essere considerato come volume residenziale (e non tecnico) in quanto munito di finestre e balconi e di dimensioni sproporzionate rispetto all’intero volume dell’edificio, con conseguente computabilità nel calcolo della volumetria.

SOPRAELEVAZIONE E RISPETTO DELLE DISTANZE
Infine il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; in particolare la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

Dalla redazione