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02/12/2019

Illegittima l’esclusione dalla gara telematica per malfunzionamento del sistema informatico

Nell'ambito di una gara pubblica svolta in forma telematica, deve essere annullata l’esclusione di un partecipante per la tardiva presentazione dell'offerta riconducibile a un malfunzionamento del sistema informatico.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la ASL di Brindisi indiceva una gara a procedura aperta, da espletarsi con modalità telematica e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le strutture dell’amministrazione sanitaria, per la durata di 24 mesi.
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione, e comunque non ammissione, dalla procedura di partecipazione per non essere riuscita a presentare l’offerta tempestivamente a causa di un rallentamento nel funzionamento della piattaforma telematica per l’acquisizione delle offerte.
Si deduceva dunque l’illegittima esclusione dell’impresa dalla gara, non dovuta a fatto della stessa impresa, ma sostanzialmente imputabile al non corretto funzionamento del sistema informatico e della piattaforma telematica.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. TAR. Puglia 08/11/2019, n. 1727, ha affermato che nell'ambito di una gara svolta in forma telematica, in presenza di una denuncia di malfunzionamento con richiesta di rimessione in termini da parte del concorrente, la stazione appaltante deve, a pena di illegittimità, verificare la fondatezza della stessa e l'eventuale riconducibilità del disservizio alla sfera di responsabilità del gestore del sistema, per determinarsi poi in modo consequenziale rispetto all'istanza proposta dal soggetto partecipante alla gara.
Infatti, nel settore delle procedure selettive informatiche, in applicazione dei fondamentali principi di par condicio e di favor partecipationis nelle procedure di gara, la tardiva presentazione dell'offerta che sia riconducibile a un malfunzionamento ascrivibile al gestore del sistema non può risolversi in danno del partecipante.

CONCLUSIONI
Secondo il TAR, nel caso di specie, appariva del tutto ragionevole presumere che, in assenza delle molteplici e frequentissime anomalie della piattaforma telematica, la ricorrente (avendo sforato il termine per l’invio delle offerte di soli 25 secondi), avrebbe potuto proporre la domanda in tempo. Rimangono dunque incerte le cause dell’accaduto e, in caso mancata individuazione, le stesse devono porsi a carico della stazione appaltante, quale soggetto organizzatore e gestore della procedura di scelta del contraente.
Pertanto, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’esclusione/non ammissione alla gara della ricorrente.
 

Dalla redazione