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Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 09/06/2004, n. 11

Atto di indirizzi integrativi sulla natura e sulla qualificazione dei consorzi stabili.
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[Premessa]



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Considerato in fatto

Si è constatato - in occasione di alcune verifiche di attestazioni di qualificazioni, disposte dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 R e successive modificazioni, nonché di specifiche richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcune SOA e da alcune stazioni appaltanti - la necessità di fornire ulteriori indicazioni, oltre a quelle già contenute nelle determinazioni dell' 8 febbraio 2001, n. 6,

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Considerato in diritto

Va in primo luogo osservato che la normativa vigente (articolo 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) prevede che possono partecipare agli appalti due tipi di soggetti: soggetti che ai fini della partecipazione utilizzano la qualificazione da essi stessi posseduta [articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 109/1994 e cioè: imprese individuali, società commerciali, cooperative, imprese artigiane, consorzi di cooperative (legge 25 giugno 1999, n. 422 e successive modificazioni), consorzi di imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni) e consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c) e articolo 12, della legge 109/1994 e successive modificazioni)] e soggetti che, ai fini della partecipazione, utilizzano le qualificazioni possedute dai loro associati o consorziati (articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modificazioni e cioè: associazioni temporanee di imprese, consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 del codice civile e seguenti e gruppi europei di interesse economico). Sul piano generale si può, quindi, considerare che, da una parte, ci sono tipologie di soggetti imprenditoriali che hanno soggettività giuridica in sé considerata e, quindi, tali da poter essere essi stessi in possesso dei requisiti di qualificazione, dall'altro esistono moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate, coordinate, raggruppate tra loro senza che il raggruppamento assuma una soggettività giuridica propria e, pertanto, essere esso stesso in possesso dei requisiti di qualificazione.

A chiarimento delle disposizioni indicate è opportuno precisare che l'associazione temporanea di imprese fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 8 agosto 1977, n. 584, con la quale furono recepite nell'ordinamento italiano le direttive comunitarie 304 e 305 del 1971. L'introduzione fu poi confermata dal d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni Essa ha lo scopo di consentire l'aggregazione di più imprese in forma occasionale, temporanea ed in relazione ad una determinata gara e, quindi, per stipulare un determinato contratto; senza alcuna caratteristica di stabilità, nessuna organizzazione comune o struttura di impresa, proprio perché la vita dell'associazione non va oltre il tempo di quella determinata gara e di quel determinato contratto. L'integrazione delle risorse tecniche e finanziarie può essere di tipo orizzontale, quando l'opera da eseguire è omogenea, o di tipo verticale, quando l'opera da eseguire richiede varie specializzazioni.

Come, poi, è stato sottolineato in giurisprudenza, l'associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).

Va, poi, sottolineato che oltre ai consorzi cooperativi ed ai consorzi artigiani che fanno parte dei soggetti singoli con idoneità e personalità giuridica individuale il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di altri due tipi di consorzi. Il primo appartenente ai soggetti singoli o con idoneità individuale definito dalla legge consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera c) e articolo 12, della legge 109/1994 e successive modificazioni) ed il secondo appartenente ai soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva definito dalla legge consorzio di concorrenti costituito ai sensi degli articoli 2602 del codice civile e seguenti e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 109/1994 (associazione temporanea di imprese) e che per la sua assimilazione alla associazione temporanea nonché per distinguerlo dal primo tipo è definibile consorzio occasionale.

E va precisato che il consorzio occasionale è una figura già prevista delle leggi antecedenti la legge 109/1994 e successive modificazioni. Fu, infatti, introdotto dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80 (contenente norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche) con la specificazione, anche allora, che ad esso si applicavano le disposizioni previste per le associazioni temporanee di imprese. Da tenere presente, tuttavia, che la rappresentanza dell'aggregazione nei confronti della stazione appaltante è diversa nei consorzi occasionali rispetto alle associazioni temporanee tipiche: nel caso dell'associazione temporanea d'imprese, essa spetta a quella specificamente designata quale mandataria del raggruppamento, mentre nel caso del consorzio la rappresentanza spetta agli organi consortili cui è statutariamente attribuita.

Va inoltre precisato che la disposta assimilazione comporta che i consorzi occasionali non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (Tar Bologna, Sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 97). Un siffatto consorzio non può, pertanto, partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilità espressamente prevista (articolo 13, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni) soltanto per i consorzi di cooperative, per i consorzi artigiani e per i consorzi stabili.

Va anche rilevato che è possibile costituire un consorzio occasionale per partecipare a più gare indette in tempi diversi ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base delle qualificazioni possedute da queste. Ove vogliano partecipare ad una gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di una associazione temporanea di imprese, attraverso un mandato collettivo, speciale con rappresentanza, irrevocabile come stabiliscono le norme [(articolo 13, commi 5 e 5-bis, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) (Tar Emilia-Romagna, Sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 902 e Cons. St., Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 156)].

In secondo luogo va precisato che al contrario del consorzio occasionale, il consorzio stabile è una

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