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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Economia e Fin. 21/06/2004, n. 28/E
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Circ. Min. Economia e Fin. 21/06/2004, n. 28/E
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[Premessa] |
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Indice(Omissis) |
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10. Art. 24 - Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie(Omissis) |
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12. Art. 35 - Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi12.1 Premessa 12.2 Regime previgente |
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15. Art. 39, c. 14-sexies - Modifica del termine di presentazione della dichiarazione di successione(Omissis) |
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16. Art. 41-bis - Agevolazione c.d. «prima casa» per le cessioni di fabbricati soggetti all'imposta sul valore aggiunto - sanzioni amministrativeCon la presente circolare vengono forniti i primi chiarimenti sulla portata delle norme tributarie co |
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10. Art. 24 - Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizieL'art. 24 del decreto proroga al 31 dicembre 2003 il termine di vigenza dell'agevolazione concernente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. R Tale agevolazione, inizialmente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, R e successive modificazioni, era stata prorogata da ultimo al 30 settembre 2003 dall'art. 2, comma 6, della legge n. 289 del 27 dicembre 20 |
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12. Art. 35 - Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi |
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1.1 PREMESSAL'articolo 35 del decreto legge n. 269 del 2003, modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in sostituzione del previgente regime IVA delle cessioni dei rottami e altri materiali di recupero contenuto nell'articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, introduce un regime speciale di imponibilità che prevede l'applicazione del meccanismo del cosiddetto reverse-charge. |
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1.2 REGIME PREVIGENTEIl regime IVA delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero è stato disciplinato in origine mediante l'introduzione, nell'articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, di un'apposita disposizione che prevedeva che questo tipo di cessioni fossero effettuate «senza pagamento dell'imposta» (cfr articolo 1, comma 10, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17). Tale disposizione è stata più vo |
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1.3 L'ATTUALE REGIME DI REVERSE-CHARGEL'articolo 74, commi settimo (ex ottavo) e ottavo (ex nono), del citato DPR n. 633 del 1972, così come riformulato dall'articolo 35, disciplina ora in modo uniforme le cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi e di altri materiali di recupero, sia se operate da «raccoglitori e rivenditori» con o senza sede fissa (indipendentemente dall'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno precedente), sia se realizzate da imprese diverse dai «raccoglitori e rivenditori». 1.3.1 Ambito oggettivo A seguito delle novità introdotte con l'articolo 35, i materiali cui si applica lo speciale meccanismo del reverse-charge, elencati nei commi settimo (ex ottavo) e ottavo (ex nono) dell'articolo 74, sono: 1) le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi |
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1.4 SOGGETTI INTERESSATILa nuova disciplina impositiva si applica alla generalità degli operatori del settore, non avendo più rilevanza le diverse modalità con cui l'attività è organizzata: a seguito dell'abrogazione dei commi nono (ex decimo) e decimo (ex undicesimo) dell'articolo 74 scompare la distinzione tra «raccoglitori e rivenditori» che operano con una sede fissa o in forma ambulante, e la qualificazione degli operatori in relazione all'ammontare delle cessioni effettuate. A decorrere dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto), infatti, sia per i «raccoglitori e rivenditori» di materiali di recupero, sia per le imprese che esercitano tale attività in via occasionale, è prevista l'applicazione di un solo regime d'imponibilità, basato sul meccanismo del reverse-charge. |
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1.5 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIECome per il previgente regime, le cessioni intracomunitarie sono considerate operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con legge n. 427 del 1993. Relat |
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1.6 DEPOSITI IVALe operazioni elencate nell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto legge n. 331 del 1993, relative ai beni introdotti in depositi fiscali ai fini Iva, sono effettuate, ai sensi dello stesso comma 4, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Ai sensi del successivo comma 6 del citato articolo 50-bis, l'imposta è dovuta dai soggetti passivi d'imposta al momento di estrazione del bene dal deposito IVA ai fini dell'utilizzazione o della commercializzazione |
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1.7 DECORRENZAIl regime IVA che trova applicazione a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 35 si applica a decorrere dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003. |
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1.8 REGIME DEI ROTTAMI E REGIME DEI BENI USATISi ritiene utile fornire alcune precisazioni in relazione alle interconnessioni che possono verificarsi tra la particolare normativa relativa alla cessione dei rottami e la disciplina IVA cosiddetta «del margine» di cui all'art. 36 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995 e successive modificazioni. In linea generale si premette che i due regimi, quello del margine e quello dei rottami, interessano due distinte categorie di beni: il regime del margine disciplina le cessioni di beni usati, intendendosi per tali quelli che sono suscettibili di reimpiego nello Stato originario o previa riparazione; il regime sui rottami disciplina le cessioni di beni che, viceversa, non sono suscettibili di reimpiego senza essere sottoposti ad ulteriore lavorazione. In particolari ipotesi, tuttavia, p |
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15. Art. 39, c. 14-sexies - Modifica del termine di presentazione della dichiarazione di successioneLa legge 24 novembre 2003, n. 326, in sede di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha introdotto, all'articolo 39, il comma 14-sexies con il quale è stato modificato il termine di presentazione della denuncia di successione di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Il |
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16. Art. 41-bis - Agevolazione c.d. «prima casa» per le cessioni di fabbricati soggetti all'imposta sul valore aggiunto - sanzioni amministrativeL'articolo 41-bis del decreto ha riformulato il quarto comma, secondo periodo della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, eliminando i dubbi interpretativi - ingenerati dalla precedente versione - in materia di «penalità» dovuta per dichiarazione mendace o per trasferimento prima del decorso del quinquennio degli immobili acquistati in regime IVA agevolato, c.d. «prima casa». |
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