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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 23/04/2004, n. 124
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- D.L. 28/10/2024, n. 160
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 149
- Sent. Corte Cost. 03/06/2013, n. 119
- D. Leg.vo 01/11/2011, n. 150
- L. 04/11/2010, n. 183
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 248/2006)
- Sent. Corte Cost. 11/10/2005, n. 384
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti |
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Capo I - ORGANIZZAZIONE |
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Art. 1 - Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali |
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Art. 2 - Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive |
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Art. 3 - Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi del presente articolo, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza. 2. La Commissione, sulla base di specif |
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Art. 4 - Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza |
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Art. 5 - Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza |
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Art. 6 - Personale ispettivo1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali |
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Capo II - COMPETENZE DELLE DIREZIONI DEL LAVORO |
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Art. 7 - Vigilanza1. Il personale ispettivo ha compiti di: a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio naz |
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Art. 8 - Prevenzione e promozione1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, |
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Art. 9 - Diritto di interpelloGli organismi associativi a rilevanza nazionale |
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Art. 10 - Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. |
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Art. 11 - Conciliazione monocratica1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. 2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni |
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Art. 12 - Diffida accertativa per crediti patrimoniali1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che |
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Capo III - POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO DELLE DIREZIONI DEL LAVORO |
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Art. 13 - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguim |
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Art. 14 - Disposizioni del personale ispettivo1. Il personale ispettivo dell'I |
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Art. 15 - Prescrizione obbligatoria1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere |
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Capo IV - RICORSI AMMINISTRATIVI |
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Art. 16 - Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato |
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Art. 17 - Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comi |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18 - Risorse umane, finanziare e strumentali1. L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, |
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Art. 19 - Abrogazioni |
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Art. 20 - Invarianza degli oneri e disposizione finale1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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