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19/11/2019

OEPV, limiti di ammissibilità del metodo di valutazione on/off

Il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento, con la sentenza del 29/10/2019, n. 140, chiarisce i limiti di applicabilità del metodo on/off nelle procedure di gara che prevedono, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Secondo il TRGA, nelle procedure di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è in via generale esclusa la possibilità di utilizzare il metodo di attribuzione dei punteggi c.d. on/off (ossia il metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell’elemento è attribuito un punteggio pari a zero), a condizione che venga consentito un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (cfr. Linee guida ANAC n. 2, nella versione aggiornata con Delibera 02/05/2018, n. 424).
Ne consegue che la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul metodo “on/off”, abbinata alla mancata previsione dell’obbligo di allegare la documentazione tecnica a corredo dell’offerta e alla mancata nomina, da parte della Stazione appaltante, di un’apposita Commissione giudicatrice incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, non è da ritenersi ammissibile in quanto produce uno “snaturamento” del previsto criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando una vera e propria “sterilizzazione” dei punteggi tecnici ed una decisiva incidenza dell’elemento prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Nel caso di specie, secondo i giudici, l’impostazione della lex specialis aveva vanificato la valutazione dell’elemento qualitativo, perché tutti i concorrenti avevano dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto in assenza di alcuna valutazione per l’attribuzione dello stesso, con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione in quello del prezzo più basso, in quanto l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione risultava di fatto essere il prezzo offerto da ciascun operatore.

Il TRGA ha inoltre precisato che occorre tenere ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo il metodo “on/off” (come, ad esempio, il possesso di una certificazione ISO) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (come, ad esempio, nella fattispecie, le caratteristiche relative al “fabbisogno energetico”), per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un’apposita Commissione giudicatrice.

Dalla redazione