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15/11/2019

Competenze professionali dei geometri per costruzioni civili con uso di cemento armato

In tema di competenze professionali dei geometri, la Corte di Cassazione ha ritenuto la nullità del contratto di incarico professionale di un geometra, in quanto esorbitante i limiti di competenza che non consentono la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono l'uso del cemento armato.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il geometra chiedeva il pagamento dell'importo di 52.440,79 euro per la progettazione dell'intervento di risanamento statico e funzionale di un fabbricato condominiale, a seguito del sisma del 1980.
Il Condominio deduceva la nullità del contratto di incarico professionale in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra ai sensi del R.D. 274/1929 e della Legge 1086/1971, che non consentono la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono, come nel caso di specie, l'uso del cemento armato. 

CONTESTO NORMATIVO
In proposito, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di un geometra sono regolati dall'art. 16, del R.D. 274/1929, che all'attività di progettazione, direzione e vigilanza (o sorveglianza) dedica le lettere I) e d m), rispettivamente ricomprendendovi:
-alla lett l), l'attività di "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione di bonifica (omissis) esclusa, comunque, la redazione di prospetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione";
-alla lett. m), l'attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

La Suprema Corte ha altresì richiamato per completezza le norme disciplinanti l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato di cui al R.D. 2229/1939 (successivamente abrogato), il cui articolo 1 prevedeva che ogni opera in conglomerato semplice od armato, la cui stabilità potesse comunque interessare l'incolumità delle persone, dovesse essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell'albo nei limiti delle rispettive attribuzioni. È stata altresì richiamata la disciplina della L. 1086/1971 e della L. 64/1974.

PRINCIPI DI DIRITTO
L'Ord. C. Cass. civ. 12/11/2019, n. 29227 ha ritenuto che la disposizione secondo la quale i geometri non siano abilitati a redigere “progetti di massima” ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. l), dell’art. 16, del R.D. 274/1929, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato, risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, e cioè la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri anche nei casi di impiego di cemento armato.

L'Ordinanza ha poi ribadito che neppure l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza

Si veda anche Competenze professionali geometri, mancata iscrizione all'albo e nullità del contratto.

 

Dalla redazione