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04/11/2019

Nuove soglie europee per gli appalti pubblici dal 2020

Con i Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830 sono state aggiornate le soglie europee per gli appalti pubblici e le concessioni. Le nuove soglie, direttamente operative nell'ordinamento nazionale e più basse rispetto alle precedenti, si applicano dal 01/01/2020.

Nella GUUE 31/10/2019, n. L 279 sono stati pubblicati quattro Regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni:
- il Regolamento 2019/1828, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- il Regolamento 2019/1829, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- il Regolamento 2019/1827, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- il Regolamento 2019/1830, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, pertanto a far data dal 01/01/2020, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.

I nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria dal 01/01/2020 sono i seguenti.

APPALTI NEI SETTORI ORDINARI (articolo 35, D. Leg.vo 50/2016)

a) 139.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i quali vedi paragrafo apposito), questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII, D. Leg.vo 50/2016 (allegato III, Dir. 2014/24/UE);

b) 214.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni. Tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i quali vedi paragrafo apposito), allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII, D. Leg.vo 50/2016 (allegato III, Dir. 2014/24/UE);

c) 5.350.000 Euro, per gli appalti di lavori pubblici.

Inoltre si ricorda che per gli appalti di lavori e di servizi sovvenzionati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D. Leg.vo 50/2016, le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’allegato I dello stesso Codice; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI (articolo 35, D. Leg.vo 50/2016)

a) 428.000 Euro, per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

b) 5.350.000 Euro, per gli appalti di lavori.

APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (articolo 10, D. Leg.vo 208/2011)

a) 428.000 Euro per gli appalti di forniture e servizi;

b) 5.350.000 Euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI (articolo 35, D. Leg.vo 50/2016)

a) 5.350.000 Euro.

Dalla redazione