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D. Leg.vo 24/06/2003, n. 182

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
In vigore dal 6.8.2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47)
- D.L. 25/09/2009, n. 135 (L. 20/11/2009, n. 166)
- L. 28/12/2015, n. 221
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/12/2016
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Art. 1. - Obiettivi

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare

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Art. 2. - Definizioni

1. Al fine del presente decreto, si intende per:

a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);

b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell

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Art. 3. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di

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Art. 4. - Impianti portuali di raccolta

1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori te

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Art. 5. - Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti

1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla regione competente per territorio.

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Art. 6. - Notifica

1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:

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Art. 7. - Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

2. In deroga alle disp

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Art. 8. - Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave

1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.

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Art. 9. - Esenzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europe

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Art. 10. - Conferimento dei residui del carico

1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

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Art. 11. - Ispezioni

1. L'Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto.

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Art. 12. - Procedura di modifica degli allegati

1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e

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Art. 13. - Sanzioni

1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'artico

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Art. 14. - Informazione

1. L'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il comandante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli utenti in merito agli obblighi previsti dal presente decreto.

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Art. 15. - Oneri finanziari

1. Le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'a

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Art. 16. - Norme transitorie e finali

1. L'articolo 19, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decr

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Allegato I - Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (Art. 5)

1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende:

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;

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Allegato II - Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico da fornire agli utenti del porto (Art. 14, comma 1)

1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

a) un breve accenno sulla fondamentale im

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Allegato III

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Allegato IV - Criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10 (Articoli 8 e 10)

1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo:

a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa può essere incorp

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