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D. Min. Interno 19/09/2002, n. 272

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
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[Premessa]


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Capo I Principi generali
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Art. 1. -Campo di applicazione

1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli seguenti e provvede:

a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n.

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;

b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7;

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Art. 3. - Organismi notificati aventi sede in altro Paese

1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Pae

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Capo II Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attività degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.


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Art. 4. - Presentazione delle istanze

1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.

2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le società, ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.

3. L'istanza è presentata

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Art. 5. - Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, può essere rilasciata agli Organismi che:

a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;

b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato n

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Art. 6. - Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale

1. L'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati; se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.

2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, se ritiene

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Art. 7. - Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato

1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravità:

a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero delle altre certificazioni di conformità di

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Art. 8. - Attività degli Organismi notificati e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche

1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla:
verifica della conformità al tipo; garanzia della qualità della tecnologia produttiva; garanzia della qualità del prodotto; verifica sul prodotto; verifica di un unico prodotto.

2. Le verifiche tecniche e gli esa

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Art. 9. - Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati

1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:

a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;

b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;

c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;

d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;

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Art. 10. - Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

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Capo III Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti
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Art. 11. - Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,

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Art. 12. - Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma: "La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A:

1) bossoli innescati per artiglieria;

2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;

3) spolette a doppio effetto per artiglieria;

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Art. 13. - Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 14. - Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fin

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Art. 15. - Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente: "Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato

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Art. 16. - Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

a) polveri della I categoria;

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Art. 17. - Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seg

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Art. 18. - Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

1. L'allegato II al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislati

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Art. 19. - Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940

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Art. 20. - Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodent

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Art. 21. - Disposizioni transitorie

1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esp

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