FAST FIND : FL5341

Flash news del
09/10/2019

Campania, cantieri edili: la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto e altre prescrizioni

In vigore dal 08/10/2019 il Regolamento della Regione Campania n. 9 del 04/10/2019 recante disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.

PREMESSA NORMATIVA - Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della L.R. Campania 20/11/2017, n. 31 (Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3) ha introdotto l'articolo 53-bis alla L.R. Campania 27/02/2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture) che ha demandato alla Giunta regionale, mediante apposito regolamento, l'individuazione delle prescrizioni tecniche inerenti alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'esecuzione dei lavori su edifici esistenti o su nuove costruzioni in quota in condizioni di sicurezza.

IL REGOLAMENTO IN SINTESI - In attuazione dell'articolo 53-bis della L.R. Campania 3/2007, il Regolam. R. Campania 04/10/2019, n. 9 definisce le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e specifica la documentazione necessaria di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 53-bis cit., nonché le modalità di presentazione della stessa.

IL REGOLAMENTO IN DETTAGLIO - Il regolamento, che è stato pubblicato nel BURC 07/10/2019, n. 58 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, è così articolato:

  • il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale con le indicazioni relative alle finalità del provvedimento (art. 1) e all’ambito di applicazione (art. 2). Riguardo quest’ultimo aspetto il provvedimento trova applicazione sia per nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico di tipo privatistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti, sia gli interventi rientranti nel campo di applicazione del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. L’art. 3 precisa la terminologia tecnica associata ai diversi elementi richiamati nel regolamento (es. copertura, sistema di arresto di caduta, ecc.);
  • il Capo II contiene: nella Sezione I le disposizioni relative alle istruzioni tecniche, ovvero alla documentazione da utilizzare. Nello specifico viene introdotto l'Elaborato Tecnico della Copertura (art. 4) che rappresenta l’elaborato integrativo al fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1 del D. Leg.vo 81/2008 (lett. b)), quando ne è prevista la redazione, ovvero un documento autonomo, nei casi per i quali il suindicato fascicolo non è previsto. Sono definiti i contenuti fondamentali dell'Elaborato tecnico della Copertura, i momenti della sua elaborazione ed aggiornamento (art. 5) e sono precisati suoi contenuti con riferimento alle le diverse tipologie di procedure previste per l’esecuzione di interventi edilizi, relative varianti ed i soggetti competenti (art. 6); nella Sezione II le disposizioni riguardanti le misure preventive e protettive. In particolare, sono definite le finalità e i criteri da perseguire nell'elaborazione del Documento tecnico della Copertura (art. 7) e sono stabilite le caratteristiche e la configurazione dei percorsi di accesso alla copertura (art. 8). L’art. 9 definisce le caratteristiche, la configurazione e le dimensioni minime dei percorsi di accesso alla copertura mentre l’art. 10 individua le prescrizioni minime di sicurezza da predisporre per garantire il transito e l’esecuzione dei lavori in corrispondenza delle coperture in sicurezza;
  • il Capo III contiene le disposizioni transitorie e finali precisando (art. 11) che l'assenza o l'incompletezza dell'Elaborato Tecnico della Copertura determina l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio e costituisce causa ostativa all'efficacia della SCIA.
     

Dalla redazione