FAST FIND : FL5339

Flash news del
09/10/2019

Bollo sui contratti pubblici conclusi attraverso il MEPA

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contratti pubblici stipulati attraverso piattaforme di negoziazione elettronica quali il MEPA o simili sono sempre soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

L’Interpello 10/09/2019, n. 370 è giunto alla conclusione che il contratto - o documento di stipula - è sempre soggetto all’imposta in caso d’uso, in quanto:

- ai documenti sopra menzionati si applica l’imposta di bollo all’origine in quanto rientrano tra le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972;

- detti documenti non possono viceversa considerarsi soggetti all’imposta solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 della medesima Tariffa, che tratta gli “atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del Codice civile”, in quanto lo scambio di documenti digitali tra i P.A. e operatore economico concretizza semplicemente una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata;

- più in particolare, a proposito del contratto, o documento di stipula, l’Interpello 10/09/2019, n. 370 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contratto è comunque soggetto al bollo fin dall’origine e non rientra nella fattispecie dell’art. 24 della medesima Tariffa relativa agli atti “redatti sotto forma di corrispondenza” in quanto trattasi comunque di atto per il quale è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta.
La nota a margine all’art. 24 precisa infatti che “l’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta”. Detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell’imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 della Tariffa, poiché qualora ci si trovi in presenza di atti per i quali è dovuta a pena di nullità la forma scritta, l’imposta è dovuta sin dall’origine (la conclusione è conforme a quella raggiunta dalla Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E).

Dalla redazione