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e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/09/2002, n. 209
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D.L. 24/09/2002, n. 209
D.L. 24/09/2002, n. 209
Stralcio.
Le modifiche apportate in sede di conversione in legge sono riportate in corsivo e sono entrate in vigore dal 24.11.2002. Le altre disposizioni sono invece in vigore dal 25.9.2002.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 24/11/2003, n. 326
- L. 30/07/2004, n. 191
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 06/08/2008, n. 133
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- L. 24/12/2012, n. 228
- L. 30/12/2018, n. 145
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Art. 1. - Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212: a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto: 1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali; 2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili; a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi; c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali. 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni: |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1° ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis"; b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1° ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis"; c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di terminiomissis 3. |
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Art. 5 - Art. 6 - (Omissis) |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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