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Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 07/05/2002, n. 8

Ulteriori chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da indicare nei bandi di gara ed alle SOA in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni.
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[Premessa]


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Considerazioni in fatto

Alcune stazioni appaltanti e associazioni imprenditoriali hanno richiesto all'Autorità ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri da impiegare per la individuazione delle categorie generali e specializzate da riportare nei bandi di gara per l'appalto o per le concessioni di lavori pubblici. Le richieste sottolineano l'importanza che ha tale indicazione in quanto essa condiziona l'accesso delle imprese alle suddette gare. Viene anche sottolineato che vi è uno stretto rapporto tra questi criteri e quelli che devono applicare le SOA per il rilascio delle attestazioni. Inoltre alcune SOA hanno inviato delle nuove richieste di chiarimenti in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni.

Le richieste riguardano:

1. la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, la specificazione di quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo;

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Considerazioni in diritto

Va in primo luogo rilevato che talune richieste di chiarimenti risultano assorbite dalle precisazioni contenute nella determinazione 20 dicembre 2001, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14, del 17 gennaio 2002, nella quale l'Autorità ha fornito indicazioni in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori.

Nella citata determinazione 25/2001 è stato precisato che principio base per individuare nei bandi di gara la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in sottogruppi di lavorazioni sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento o comunque di importo superiore a euro 150.000 e deve costituire un lavoro che sia riconducibile ad uno dei lavori individuati dalle declaratorie riportate nell'allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.

Nella stessa determinazione veniva precisato che perché si abbia una prestazione configurabile come lavoro occorre che vi sia una modificazione strutturale o funzionale di un bene con il risultato di ottenere un nuovo bene che in quanto finito in ogni sua parte sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche. Venivano anche riportati esempi di applicazione di tale principio in particolare con riferimento al problema della differenziazione fra lavoro e fornitura con posa in opera.

A) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 1 dei considerato in fatto, va preliminarmente rilevato, come chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate.

Va inoltre ricordato che l'Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza. Avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Il quesito che è stato posto riguarda, però, quali regole vanno applicate nel caso dei bandi di gara riguardanti l'affidamento di lavori di manutenzione che prevedono come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica).

Va ricordato che l'ordinamento:

a) definisce (articolo 2, comma 1, lettera l), del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modificazioni) la manutenzione come "la combinazione di tutte le tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione e del progetto";

b) stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;

c) stabilisce (articolo 74, comma 3, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni) che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alle gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.

Le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera c), conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Uf

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