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Delib. Aut. Energia e Gas 19/03/2002, n. 42

Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con Delib. del 11.11.2004 n. 201, del 29.12.2005 n. 296 e del 2.10.2008 n. 145.
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[Premessa]



L’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Premesso che:

— l’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica e calore è riconosciuta come cogenerazione, e che tali condizioni devono garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

— l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che l’Autorità prevede, nel fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione;

— l’ar

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Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, R e all’articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, R nonché le seguenti:

a) Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

c) decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

d) impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è un sistema integrato che converte l’energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria ed un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, è ammessa anche la produzione di energia meccanica. La produzione di energia meccanica o elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore, anche attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all’utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante dell’impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di impianto a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante dell’impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Le eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientrano nella definizione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore;

e) sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è ogni modulo in cui può essere scomposto l’impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore in grado di operare anche indipendentemente dalle altre sezioni e composto da un insieme di componenti principali interconnessi tra loro in grado di produrre in modo sostanzialmente autosufficiente energia elettrica e calore. Una sezione può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di sezione a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;

f) cogenerazione, agli effetti dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/00, è la produzione combinata di energia elettrica e calore che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00, garantisce un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi punti del presente provvedimento;

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Art. 2 - Definizione di cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D. Leg.vo 79/1999 e dell’art. 2, lettera g), del D. Leg.vo 164/2000

2.1 Si definisce cogenerazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00 ed ai fini dei benefici di cui al precedente articolo 1, lettera f), un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica o meccanica, e di energia termica, entrambe considerate energie utili, realizzato dalla sezione di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore, come definita al precedente articolo 1, lettera e), che, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti il risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.

2.2 Ai fini del riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, di cui al precedente comma 2.1, l’indice di risparmio di energia IRE della sezione, come definito al precedente articolo 1, lettera t), non deve essere inferiore al valore minimo IREmin che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari a 0,050 (5,0%) per le sezioni esistenti, come definite al precedente articolo 1, lettera x), pari a 0,080 (8,0%) per i rifacimenti di sezioni, come definiti al precedente articolo 1, lettera y), e pari a 0,100 (10,0%) per le sezioni di nuova realizzazione, come definite al precedente articolo 1, lettera z), assumendo:

a) per il parametro ηes il rendimento elettrico netto medio annuo delle modalità di riferimento per la produzione separata di sola energia elettrica, differenziato per ciascuna fascia di taglia di riferimento, come definita al precedente articolo 1, lettera j), e per ciascun tipo di combustibile utilizzato, secondo i valori riportati nella seguente tabella: N1



Taglia di riferimento, in MWe, ai fini della determinazione del parametro ηes

Gas naturale, Gpl, Gnl, gasolio

Olio combustibile, nafta

Combustibili solidi fossili, coke di petrolio, orimulsion

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Art. 3 - Aggiornamento e periodo di validità dei parametri di riferimento

3.1 I valori di riferimento dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin, come riportati al precedente articolo 2, sono in vigore fino al 31 dicembre 2005 e vengono successivamente aggiornati dall’Autorità.

3.2 Per ciascuna sezione esistente i valori di riferimento dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin, di cui a

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Art. 4 - Attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione

4.1 I soggetti produttori con sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che intendono avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo 1, lettera f), comunicano, separatamente per ciascuna sezione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il valore dell’indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, calcolati con riferimento ai valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind fissati nel precedente articolo 2, relativi all’anno solare precedente. Ai fini del calcolo dell’indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, non vengono considerati i dati di esercizio relativi al periodo di collaudo, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera w1), o al periodo in cui sono intervenute le limitazioni alla produzione di energia termica di cui all’articolo 2, comma 2.4.

4.2 La dichiarazione di cui al comma 4.1 deve essere inviata alla società

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Art. 5 - Verifiche sulla sezione

5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento

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Art. 6 - Disposizioni finali

6.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Itali

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