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Sent. C. Giustizia UE 12/06/2019, n. C-321/18

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Decreto - Fissazione degli obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000, conformemente alla direttiva 92/43/CEE - Nozione di «piani e programmi» - Obbligo di procedere a una valutazione ambientale.

L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che un decreto, come quello di cui al procedimento principale, mediante il quale un organo di uno Stato membro fissi, a livello regionale per la sua rete Natura 2000, obiettivi di conservazione aventi un valore indicativo, mentre gli obiettivi di conservazione a livello dei siti hanno un valore regolamentare, non rientra nel novero dei «piani o programmi», ai sensi di detta direttiva, per i quali una valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria.

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